| 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 15. - (Organi tecnici regionali). - 1.
Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti
relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui
all'articolo 4.
2. Il Commissario del Governo nella regione convoca, ogni
volta che si renda necessario e anche su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza
di servizi di cui all'articolo 14, o del presidente del
comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite
conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i
funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione
all'oggetto della conferenza.".
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