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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17316
DDL3586-0018
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Pag. 18 Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 18 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 18. -  (Istruttoria per le attività
  industriali soggette a notifica). -  1.  Ricevuta la notifica
  di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente
  trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali
  osservazioni o indicazioni in conformità al parere della
  conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di
  uniformità di indirizzo.
      2.  Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
  o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi
  sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico
  esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al
  comune.
      3.  Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua
  fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento,
  presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e
  può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello
  stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato
  tecnico regionale.
      4.  Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria
  per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista
  dall'articolo 9, comma 1, entro 120 giorni dal ricevimento
  degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla
  regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per
  le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2
  novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio
  1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
      5.  Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il
  comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed
  ispezioni.  Entro 120 giorni dal ricevimento degli atti, con
  riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri
  previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle
  norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le
  valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i
  tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante,
  alla regione e al Ministero dell'ambiente.
      6.  Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di
  provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività
  industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di
  altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive
  determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata
  redatta da professionisti iscritti nei relativi albi
  professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con
  particolare riferimento:
          a)  alla veridicità e alla completezza delle
  informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
          b)  alla conformità della progettazione e della
  realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e
  ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.
 
                              Pag. 19
 
      7.  Nei casi in cui siano richieste al fabbricante
  motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi
  4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per
  acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi
  sei complessivamente.
      8.  Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì
  trasmesse:
          a)  al Dipartimento della protezione civile e al
  prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza
  esterno;
          b)  al sindaco, per l'adozione degli eventuali
  vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento
  dell'informazione alla popolazione;
          c)  al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina
  del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
  dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
  modificazioni.
      9.  Per le attività industriali soggette a notifica, il
  sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla
  acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di
  fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità
  degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della
  istruttoria formulate ai sensi del comma 5.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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