| 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18. - (Istruttoria per le attività
industriali soggette a notifica). - 1. Ricevuta la notifica
di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente
trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali
osservazioni o indicazioni in conformità al parere della
conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di
uniformità di indirizzo.
2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi
sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico
esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al
comune.
3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua
fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento,
presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e
può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello
stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato
tecnico regionale.
4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria
per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista
dall'articolo 9, comma 1, entro 120 giorni dal ricevimento
degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla
regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per
le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio
1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il
comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed
ispezioni. Entro 120 giorni dal ricevimento degli atti, con
riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri
previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle
norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le
valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i
tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante,
alla regione e al Ministero dell'ambiente.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di
provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività
industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di
altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive
determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata
redatta da professionisti iscritti nei relativi albi
professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con
particolare riferimento:
a) alla veridicità e alla completezza delle
informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
b) alla conformità della progettazione e della
realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e
ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.
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7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante
motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi
4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per
acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi
sei complessivamente.
8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì
trasmesse:
a) al Dipartimento della protezione civile e al
prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza
esterno;
b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali
vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento
dell'informazione alla popolazione;
c) al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni.
9. Per le attività industriali soggette a notifica, il
sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla
acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di
fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità
degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della
istruttoria formulate ai sensi del comma 5.".
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