| 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 19. - (Aggiornamento normativa tecnica).
- 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3
dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente
decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove
disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la
valutazione dei rischi, si estende il campo delle sostanze
pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali
modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono
espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore della modifica.".
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