| 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti
materie:
1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni
internazionali;
2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
3) difesa nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da
13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
6) ordinamento giudiziario e degii organi ausiliari
previsti dagli articoli 99 e 100;
7) ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile;
8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie
e credito sovraregionali;
10) tributi statali;
11) programmi economici generali e azioni di
riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
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12) politiche industriali; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina
generale della circolazione;
14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali
dell'igiene pubblica;
15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di
interesse nazionale;
16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della
proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento
generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
18) ordinamenti e programmazione generale
dell'istruzione; ordinamento universitario;
19) materia elettorale, salvo quanto disposto
dall'articolo 122;
20) disciplina generale dell'organizzazione e del
procedimento amministrativi;
21) opere pubbliche strettamente funzionali alle
competenze riservate allo Stato;
22) ordinamento delle professioni;
23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione
del tempo;
24) armi ed esplosivi;
25) poste e telecomunicazioni;
26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
E' comunque riservata allo Stato la definizione del
contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte
prima della Costituzione.
La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o
concorrente, in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la
competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi
organiche i princìpi fondamentali delle funzioni che attengono
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alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche
vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i
cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato
della Repubblica e sono approvati a maggioranza dei
componenti, previa consultazione con le Regioni. Può essere
promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di
una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque
Consigli regionali su un quesito successivamente sottoscritto
da cinquecentomila cittadini.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se
hanno partecipato alla votazione i due terzi degli aventi
diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. Le leggi organiche possono essere derogate solo con
espressa previsione.
Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale
perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica
entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge
stessa".
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