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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17327
DDL3597-0003
Progetto di legge Camera n. 3597 - testo presentato - (DDL11-3597)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.54 dello stampato)
...C3597. TESTIPDL
...C3597.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3597 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 70.  La funzione legislativa è esercitata dallo
  Stato e dalle Regioni.
    Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti
  materie:
      1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni
  internazionali;
      2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
      3) difesa nazionale;
      4) sicurezza pubblica;
      5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da
  13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
      6) ordinamento giudiziario e degii organi ausiliari
  previsti dagli articoli 99 e 100;
      7) ordinamento della giustizia civile, penale,
  amministrativa, tributaria e contabile;
      8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
      9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie
  e credito sovraregionali;
      10) tributi statali;
      11) programmi economici generali e azioni di
  riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
 
                              Pag. 55
 
      12) politiche industriali; produzione, trasporto e
  distribuzione nazionale dell'energia;
      13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina
  generale della circolazione;
      14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali
  dell'igiene pubblica;
    15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di
  interesse nazionale;
      16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della
  proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
      17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento
  generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
      18) ordinamenti e programmazione generale
  dell'istruzione; ordinamento universitario;
      19) materia elettorale, salvo quanto disposto
  dall'articolo 122;
      20) disciplina generale dell'organizzazione e del
  procedimento amministrativi;
      21) opere pubbliche strettamente funzionali alle
  competenze riservate allo Stato;
      22) ordinamento delle professioni;
      23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione
  del tempo;
      24) armi ed esplosivi;
      25) poste e telecomunicazioni;
      26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
    E' comunque riservata allo Stato la definizione del
  contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte
  prima della Costituzione.
    La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o
  concorrente, in ogni altra materia.
    Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la
  competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi
  organiche i princìpi fondamentali delle funzioni che attengono
 
                              Pag. 56
 
  alle esigenze di carattere unitario.  Le leggi organiche
  vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i
  cittadini.
    I progetti di legge organica sono presentati al Senato
  della Repubblica e sono approvati a maggioranza dei
  componenti, previa consultazione con le Regioni.  Può essere
  promosso  referendum  abrogativo, totale o parziale, di
  una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque
  Consigli regionali su un quesito successivamente sottoscritto
  da cinquecentomila cittadini.
    Il quesito sottoposto a  referendum  è approvato se
  hanno partecipato alla votazione i due terzi degli aventi
  diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
  espressi.  Le leggi organiche possono essere derogate solo con
  espressa previsione.
    Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale
  perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica
  entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge
  stessa".
 
DATA=940111 FASCID=DDL11-3597 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3597 TOTPAG=0070 TOTDOC=0030 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0054 RIGINIZ=009 PAGFIN=0056 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=54 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=359700 00 FASCIDC=11DDL3597 SORTNAV=0359700 000 00000 ZZDDLC3597 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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