| 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza
di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la
sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di
norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore
o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle
Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei
medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per
inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il
giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la
conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
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Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione
e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in
legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e
non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla
copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari
attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti".
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