| 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 82. Ciascuna Camera dispone inchieste su
materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi
componenti. Si procede comunque all'inchiesta, se la proposta
è sottoscritta da un quinto dei componenti la Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite
dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i
soli limiti derivanti dalla legge penale".
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