| 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal
Primo Ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo Ministro e i ministri costituiscono il Consiglio
dei ministri.
Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto.
La legge determina il numero e le attribuzioni dei
viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono
incompatibili con il mandato parlamentare.
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Il Primo Ministro è eletto dal Parlamento a maggioranza dei
suoi componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale,
anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da
almeno un terzo dei suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun
candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma
quinto, il candidato è designato dal Presidente della
Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica
non è eletto, il Parlamento è sciolto".
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