| 1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. Il Presidente della Repubblica nomina con
proprio decreto il Primo Ministro eletto, il quale, prima di
assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i ministri e i
viceministri. Allo stesso modo può revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i
viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo
Ministro".
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