| 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. Il Parlamento può esprimere la sfiducia al
Primo Ministro solo mediante l'approvazione di una mozione
motivata, contenente l'indicazione del successore, con
votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi
componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno
un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa
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in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla
presentazione.
La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente
della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la
decadenza dei ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di
impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il
Parlamento elegge il successore secondo le procedure
dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato
congiuntamente dal Preesidente della Camera dei deputati, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un
collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente
rieleggibile".
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