| 1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal
segnente:
"Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e
persistenti violazioni di legge e quando si verifichino
dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero
sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.
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Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge dello Stato. La stessa
Commissione esprime altresi parere per la decisione della
questione di merito per contrasto di interessi promossa dal
Governo davanti al Parlamento.
Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione
di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indìce
le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio".
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