| 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente
prorogate fino al 31 dicembre 1994.
2. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei
sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo
comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i
termini delle ferme volontarie contratte ai
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sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate
sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il
transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati
vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in
via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla
stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza
organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da
fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti
per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi
straordinari per il transito nei ruoli del servizio
permanente. La percentuale delle vacanze organiche da
attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con
decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
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