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ONOREVOLI DEPUTATI. - Con il decretolegge 15 gennaio 1993,
n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, si è data
una prima provvisoria risposta al problema derivante dalla
trasformazione in società per azioni degli enti pubblici
economici relativamente al personale di tali enti che presta
servizio, in posizione di comando, presso amministrazioni
pubbliche. Il Governo ebbe allora a chiarire che si trattava
di un intervento urgente e necessario per garantire la
continuità delle funzioni svolte presso tali amministrazioni
da parte dei dipendenti degli enti, il rientro dei quali nelle
società di appartenenza avrebbe evidenziato le carenze negli
organici - anche relative a elevate professionalità tecniche -
non colmabili nel breve o nel medio periodo.
Il Parlamento ha condiviso appieno l'impostazione della
soluzione prospettata dal Governo convertendo senza modifiche
il provvedimento che ha autorizzato le pubbliche
amministrazioni a continuare ad avvalersi fino al 16 luglio
1993 del personale degli enti pubblici trasformati in società
per azioni in servizio presso le amministrazioni stesse in
posizione di comando.
Il Governo si era allora impegnato ad affrontare in modo
globale e definitivo il problema, riservandosi di approfondire
la questione e di avanzare una proposta di soluzione per il
personale comandato in servizio presso tutti i Ministeri. E'
stato possibile, però, nel breve termine fissato dal predetto
decreto-legge, provvedere soltanto al personale in servizio
presso il Ministero dell'ambiente per il quale, in attesa
della definizione dei procedimenti in corso volti
all'inquadramento e al trasferimento nei ruoli organici del
Ministero, è stato previsto il trattenimento in servizio fino
al 31 dicembre 1994.
Per tutto il restante personale comandato presso gli altri
Ministeri, le difficoltà incontrate per la ridefinizione degli
organici, per l'espletamento della procedura di mobilità e per
l'individuazione della corrispondenza tra le qualifiche e le
professionalità proprie di detto personale e quelle
dell'ordinamento statale non hanno consentito di avviare le
procedure per tempestivamente reclutare il personale
necessario per coprire i posti disponibili negli organici.
Il Senato, in occasione della conversione del decreto-legge
23 aprile 1993, n.118, di soppressione del Ministero delle
partecipazioni statali, è tornato sul tema, con l'ordine del
giorno n. 9.118-926.1, accolto come raccomandazione, col quale
si impegnava il Governo a farsi carico dei problemi connessi
alla scadenza del termine relativo al personale degli enti
pubblici in comando presso le pubbliche amministrazioni.
Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad
emanare il decretolegge 10 settembre 1993, n. 356, decaduto
per mancata conversione nel termine costituzionale, un
provvedimento d'urgenza per disporre la proroga dei comandi e
per dare avvio alle procedure per la definitiva soluzione del
problema.
Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, del quale
si chiede la conversione, è stato pertanto disposto il
differimento fino al 30 giugno 1994 del termine fissato alle
amministrazioni per continuare ad utilizzare il personale in
posizione di comando.
Il provvedimento non è stato corredato dalla relazione
tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, in
quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, a carico del bilancio dello Stato.
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