| 1. E' differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi
previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,
n.5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n.62, per la
proroga del comando del personale dipendente dagli enti
pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi
della legge 30 luglio 1990, n.218, e degli articoli 15 e 18
del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, nonché dalle
società da essi controllate.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia
dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero
dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n.221.
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