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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


117989
STA0730-0419
Somm. e Sten. d'Aula n. 730 del 31 maggio 2000 (STA13-730)
(suddiviso in 568 Unità Documento)
Unità Documento n.419 (che inizia a pag.69 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.27)
SEGUITO DISCUSSIONE: C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. ...(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 332) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. ...(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 332)
FRANCESCO PAOLO LUCCHESE.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE
ZZSTA ZZRES ZZSTA310500 ZZSTA000531 ZZSTA000500 ZZSTA000000 ZZSTA730 ZZ13 ZZDI ZZLL
    FRANCESCO PAOLO LUCCHESE.  Signor Presidente, signor
  ministro, onorevoli colleghi, la riforma dell'assistenza
  poteva e può essere una grande occasione di democrazia e
  solidarietà reale per far uscire dalla crisi lo Stato sociale
  in Italia.  Infatti, l'articolo 38, comma 1, della Costituzione
  recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
  mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
  all'assistenza sociale".  Pertanto, il principio di
  sussidiarietà appartiene pienamente alla nostra tradizione
  costituzionale come principio che indica la persona e le
  libere formazioni sociali con la propria capacità e con il
  proprio desiderio di intraprendere come soggetti che possono
  decidere, progettare e costruire da sé, in piena autonomia, la
  risposta ai propri bisogni e ai propri desideri.
     La sussidiarietà, nel senso descritto, non è lottare per
  il privato contro lo Stato, né battersi per una concezione di
  Stato che non opprima le persone, battersi perché lo Stato e
  le diramazioni dello stesso, regioni, province e comuni,
  intervengano a sostegno della realtà sociale che è la vera
  ricchezza di un popolo, e, quindi, dello Stato stesso.
     Penso che si sia perduta un'occasione dal momento che non
  si è voluto approfondire l'aspetto della sussidiarietà
  orizzontale, oltre a quella verticale.  Infatti, la
  sussidiarietà orizzontale è quella che dà un senso al nostro
  dettato costituzionale, mentre la sussidiarietà verticale è
  tutta ingessata dentro la burocrazia e alle procedure alla
  mercé dell'irremovibile funzionario di turno.
     Avrebbe potuto essere una grande occasione per affermare
  questo principio di sussidiarietà all'interno del modello
  organizzativo dei servizi.  La questione decisiva sta quindi
  nel rapporto fra Stato e società.  Il principio di
  sussidiarietà dovrebbe entrare a pieno titolo come principio
  regolatore, non solo nel rapporto fra i diversi livelli
  statali, ma anche in quello fra essi
 
                              Pag. 70
 
  e le formazioni sociali impegnate nell'organizzazione dei
  servizi sociali.  L'assistenza non deve essere intesa come
  bisogni che possono essere soddisfatti, ma come programmazione
  degli interventi e delle risorse, riconoscendo alle formazioni
  sociali il diritto ad un ruolo attivo in tavoli istituzionali
  comuni con gli enti pubblici non attraverso forme di
  coinvolgimento lasciate al libero arbitrio del funzionario
  statale o comunale.
     Si tratta, quindi, di una protezione sociale attiva ed è
  necessario attivare forme innovative di risposta al bisogno
  che nasce dalla creatività e competenza delle realtà che
  vivono quotidianamente accanto al bisogno.  La famiglia e le
  associazioni di famiglie devono essere riconosciute come primi
  soggetti attivi nell'accoglienza del bisogno e devono essere
  aiutate a svolgere tale compito al servizio di tutti.
     Le organizzazioni di volontariato devono essere
  riconosciute nella loro funzione peculiare di soggetto attivo
  nella solidarietà e nell'attenzione ai bisogni della persona
  e, pertanto, fattori di qualità nella stessa organizzazione
  dei servizi.
     Avremmo voluto uno stralcio delle norme che disciplinano
  le IPAB; il testo unificato delega il Governo ad emanare un
  decreto legislativo per la revisione della disciplina delle
  stesse, senza che si possa escludere che il divieto di
  utilizzo dei patrimoni sia utilizzato per la copertura delle
  spese di gestione.
     E' probabile, pertanto, che i 50 mila miliardi del
  patrimonio delle IPAB vengano dispersi a favore, soprattutto,
  dei servizi sociali non destinati alla fascia più debole della
  popolazione.  Sarebbe augurabile che questi beni venissero
  utilizzati per la creazione di strutture assistenziali, come
  comunità alloggio per minori e per disabili adulti, centri
  diurni per disabili intellettivi gravi e gravissimi, uffici
  per il personale e per i servizi, e così via, che certamente
  porterebbero ad un netto miglioramento delle condizioni di
  vita, attualmente spesso pessime, delle fasce più deboli della
  popolazione.
     Per i motivi che ho elencato, secondo noi è stata
  disattesa la grande occasione che questa legge poteva
  rappresentare per riaffermare - lo ripeto - il principio di
  sussidiarietà, per affrontare meglio la questione delle IPAB
  ed il problema dell'associazionismo, in termini più congrui e
  molto più articolati.
     Pertanto, anche se condividiamo l'impianto generale della
  legge, non possiamo condividerla nel suo complesso.  Annuncio,
  quindi, l'astensione del mio gruppo  (Applausi dei deputati
  del gruppo misto-CCD).
 
DATA=000531 FASCID=STA13-730 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0185 TOTDOC=0568 NDOC=0419 TIPDOC=O DOCTIT=0027 COMM= DI PAGINIZ=0087 RIGINIZ=042 PAGFIN=0088 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=69 PAGEFIN=70 SORTRES=0005313 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 200000 ZZSTA730 NDOC0419 TIPDOCO DOCTIT0027 NDOC0027



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