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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435331
ALA0507-0015
Allegato A n. 507 del 18 marzo 1999 (ALA13-507)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.6 dello stampato)
(A.C. 5324 - sezione 2) ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
ZZALA ZZRES ZZALA180399 ZZALA990318 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA507 ZZ13 ZZTX
  (Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale
             militare e delle Forze di polizia).
     1.  Al fine di assicurare la mobilità del personale
  militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo
  modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è
  delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
  recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di
  un programma pluriennale di costruzione di alloggi, nel
  rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
       a)  individuazione degli strumenti finanziari e
  gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare,
  il  leasing  immobiliare o altre tipologie contrattuali,
  in grado di mettere a disposizione del personale militare
  abitazioni alle migliori condizioni economiche;
       b)  selezione, tramite procedure di gara secondo il
  diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione,
  delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione
  degli strumenti di cui alla lettera  a),  finalizzata alla
  costruzione ed alla gestione degli alloggi;
       c)  autofinanziamento del programma attraverso
  l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli
  alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
       d)  individuazione dei criteri in base ai quali i
  soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori
  degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto
  di quanto previsto alla lettera  g),  garantendo agli
  stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi
  della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione
  dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su
  ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore
  attribuisca
 
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  agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o
  la renda impossibile;
       e)  definizione di  standard  costruttivi e
  urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere
  in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza
  Stato-città e autonomie locali;
         f)  semplificazione e snellimento delle normative e
  delle procedure relative alla realizzazione di alloggi
  destinati al personale militare;
       g)  possibilità per l'Amministrazione della difesa
  di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni,
  già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti
  di cui alla lettera  b),  fermi restando i vincoli
  urbanistici previsti in sede locale, nonché dalle leggi
  regionali e statali,  previa individuazione dei criteri di
  valutazione, da parte dei competenti uffici
  dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento
  ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento
  dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi.
  Ana loga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime
  modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione
  a terreni rientranti nella propria disponibilità;
       h)  utilizzo da parte dell'Amministrazione della
  difesa della quota parte delle risorse ad essa
  complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4,
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del
  pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi
  transitoriamente non occupati e delle relative spese di
  gestione;
         i)  definizione della responsabilità del soggetto
  gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi.
         l)  coordinamento della disciplina recata dalla
  legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai
  decreti legislativi di cui al presente comma;
         m)  estensione delle disposizioni dei decreti
  legislativi di cui al presente comma anche al programma di
  ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di
  immobili destinati ad alloggi di servizio del personale
  militare della Guardia di finanza.
     2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 possono
  disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle
  medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.
     3.  Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
  proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al
  comma 1 entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi
  stessi.
     4.  Disposizioni correttive e integrative dei decreti
  legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il
  rispetto dei medesimi criteri di cui al comma 1 e con le
  stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
  in vigore.
     5.  Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla
  dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della
  difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23
  dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere
  previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una
  quota non superiore al venti per cento del maggior valore
  degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni
  assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di
  altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per
  finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
 
DATA=990318 FASCID=ALA13-507 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0507 TOTPAG=0027 TOTDOC=0029 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0013 COMM= TX PAGINIZ=0006 RIGINIZ=028 PAGFIN=0007 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES=9903185 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00507 SORTNAV=59903182 00507 300000 ZZALA507 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0013 NDOC0013



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