| (Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale
militare e delle Forze di polizia).
1. Al fine di assicurare la mobilità del personale
militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di
un programma pluriennale di costruzione di alloggi, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti finanziari e
gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare,
il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali,
in grado di mettere a disposizione del personale militare
abitazioni alle migliori condizioni economiche;
b) selezione, tramite procedure di gara secondo il
diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione,
delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione
degli strumenti di cui alla lettera a), finalizzata alla
costruzione ed alla gestione degli alloggi;
c) autofinanziamento del programma attraverso
l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli
alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
d) individuazione dei criteri in base ai quali i
soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori
degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto
di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli
stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi
della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione
dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su
ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore
attribuisca
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agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o
la renda impossibile;
e) definizione di standard costruttivi e
urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere
in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza
Stato-città e autonomie locali;
f) semplificazione e snellimento delle normative e
delle procedure relative alla realizzazione di alloggi
destinati al personale militare;
g) possibilità per l'Amministrazione della difesa
di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni,
già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti
di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli
urbanistici previsti in sede locale, nonché dalle leggi
regionali e statali, previa individuazione dei criteri di
valutazione, da parte dei competenti uffici
dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento
ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento
dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi.
Ana loga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime
modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione
a terreni rientranti nella propria disponibilità;
h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della
difesa della quota parte delle risorse ad essa
complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del
pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi
transitoriamente non occupati e delle relative spese di
gestione;
i) definizione della responsabilità del soggetto
gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi.
l) coordinamento della disciplina recata dalla
legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
m) estensione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente comma anche al programma di
ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili destinati ad alloggi di servizio del personale
militare della Guardia di finanza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono
disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle
medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.
3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 1 entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri di cui al comma 1 e con le
stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.
5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla
dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della
difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere
previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una
quota non superiore al venti per cento del maggior valore
degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni
assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di
altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per
finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
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