| Sopprimerlo.
15. 8. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Sopprimere il comma 1.
15. 20. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Pag. 8
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole
da: è delegato ad emanare fino alla fine del comma con
le seguenti: promuove le necessarie intese con gli enti
locali interessati, al fine di consentire la realizzazione di
alloggi per il personale militare; a tale scopo si applica
quanto previsto dal comma 51 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127.
15. 21. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: programma
pluriennale con le seguenti: di ristrutturazione,
costruzione, ammodernamento ed acquisto.
15. 12. Ascierto, Gasparri, Menia.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la
seguente:
a- bis) possibilità per il Ministero della Difesa di
utilizzare un'aliquota delle risorse di cui al comma 4
dell'articolo 44 della legge 21 ottobre 1998, n. 448, fino ad
un massimo del 15, per incrementare il proprio patrimonio
alloggiativo, da concretizzarsi mediante realizzazione di
alloggi e, in caso di urgente necessità, l'acquisto diretto di
immobili residenziali privati; l'acquisizione dovrà essere
effettuata sulla base dei prezzi medi di vendita dell'edilizia
convenzionata e, ove possibile, nell'ambito della stessa
edilizia convenzionata; gli alloggi realizzati o acquistati
sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla
difesa nazionale e, pertanto, soggetti all'eccezione di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383; nelle more dell'afflusso delle citate
risorse derivanti dalle alienazioni, il Ministero della difesa
è autorizzato ad anticipare per l'incremento del proprio
patrimonio alloggiativo i fondi già disponibili per
l'ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture di
competenza dell'Amministrazione della difesa;
15. 14. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:
garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere
titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi.
15. 9. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1 sopprimere la lettera e).
15. 22. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1 sopprimere la lettera f).
15. 23. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1 sostituire la lettera f) con la
seguente:
f) applicazione delle normative e delle
procedure, per la realizzazione di alloggi destinati al
personale militare, di cui all'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
15. 24. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire
le parole: a titolo gratuito con le seguenti: a
titolo oneroso, sulla base dei valori di mercato;
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo,
sostituire le parole da: con riferimento ai valori sino
alla fine del periodo con le seguenti: sulla base dei
valori di mercato localmente rilevati. Al fine di consentire
il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione
degli alloggi si applica alle concessioni edilizie quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.
15. 26. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le
parole: fermi restando aggiungere le seguenti: le
destinazioni di piano regolatore e.
15. 25. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Pag. 9
Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le
parole: vincoli urbanistici previsti in sede locale
aggiungere le seguenti: a salvaguardia dell'ambiente e i
vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del
demanio storico, archeologico e artistico.
15. 30. Governo.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
15. 7. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1 sopprimere la lettera m).
* 15. 6. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 15. 11. Romano Carratelli
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 15. 130. Governo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
n) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate;
15. 100. La Commissione
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
15. 101. La Commissione
Sopprimere il comma 5.
15. 5. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Aggiungere dopo il comma 5 il seguente:
5- bis. Alla dismissione dei beni immobili
dell'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
15. 3. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 5 sostituire le parole: non superiore al
venti con le seguenti: non inferiore al cinquanta.
15. 4. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5- bis. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, il n. 5) é sostituito dal seguente: "5) alloggi
collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture
militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio
permanente destinati nella sede (ASC).".
5- quater. Il primo comma dell'articolo 12 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente: "1.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio
permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle
infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti
collettivi di servizio.".
15. 16. Romano Carratelli, Ascierto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5- bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante norme per disciplinare
la mobilità del personale militare, attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
Pag. 10
a) previsione di adeguate facilitazioni economiche
e logistiche per la mobilità del personale qualora non sia
assegnatario di alloggi da parte dell'amministrazione ed
individuazione, attraverso la procedura negoziale, di altre
misure idonee a favorire la mobilità di sede.
5- ter. Il decreto legislativo di cui al comma 5-bis
è emanato su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e
della programmazione economica. Lo schema di decreto
legislativo è trasmesso per l'espressione del parere da parte
delle commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta
giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi
sono emanati anche in assenza del parere.
15. 27. Ascierto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, di cui al comma 1,
il Ministro della difesa emana con proprio decreto il
regolamento contenente norme per la classificazione e la
ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e
volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione
degli alloggi stessi; il calcolo del canone degli altri oneri;
i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi
preesistenti; la formulazione delle graduatorie con
particolare riferimento al punteggio che é determinato in base
alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché
ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo
in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi
della rappresentanza militare - di commissioni per
l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della
rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad
esprimere il parere sul regolamento.
15. 15. Romano Carratelli, Ascierto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5- bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976,
n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite
dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
* 15. 1. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5- bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite
dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
* 15. 2. Ascierto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5- bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
In tal caso verrà emanato un regolamento recante le modalità
di cessione, stabilite con decreto del Ministero dei lavori
pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
15. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente
articolo:
Art. 15- bis.
(Norme concernenti il trasferimento del personale delle
Forze Armate e delle forze di Polizia).
1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze Armate,
Pag. 11
compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224
trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che
sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto
del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio
nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di
appartenenza o, per comando o distacco, presso altre
amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in
mancanza, nella sede più vicina.
15. 01. Ascierto.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
| |