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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435332
ALA0507-0016
Allegato A n. 507 del 18 marzo 1999 (ALA13-507)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...(A.C. 5324 - sezione 2) EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 15.
ZZALA ZZRES ZZALA180399 ZZALA990318 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA507 ZZ13 ZZTX
     Sopprimerlo.
  15. 8.  Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Sopprimere il comma 1.
  15. 20.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
 
                               Pag. 8
 
       Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole
  da:  è delegato ad emanare  fino alla fine del comma con
  le seguenti:  promuove le necessarie intese con gli enti
  locali interessati, al fine di consentire la realizzazione di
  alloggi per il personale militare; a tale scopo si applica
  quanto previsto dal comma 51 dell'articolo 17 della legge 15
  maggio 1997, n. 127.
  15. 21.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:  programma
  pluriennale  con le seguenti:  di ristrutturazione,
  costruzione, ammodernamento ed acquisto.
  15. 12.   Ascierto, Gasparri, Menia.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
       Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la
  seguente:
     a- bis) possibilità per il Ministero della Difesa di
  utilizzare un'aliquota delle risorse di cui al comma 4
  dell'articolo 44 della legge 21 ottobre 1998, n. 448, fino ad
  un massimo del 15, per incrementare il proprio patrimonio
  alloggiativo, da concretizzarsi mediante realizzazione di
  alloggi e, in caso di urgente necessità, l'acquisto diretto di
  immobili residenziali privati; l'acquisizione dovrà essere
  effettuata sulla base dei prezzi medi di vendita dell'edilizia
  convenzionata e, ove possibile, nell'ambito della stessa
  edilizia convenzionata; gli alloggi realizzati o acquistati
  sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla
  difesa nazionale e, pertanto, soggetti all'eccezione di cui
  all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
  aprile 1994, n. 383; nelle more dell'afflusso delle citate
  risorse derivanti dalle alienazioni, il Ministero della difesa
  è autorizzato ad anticipare per l'incremento del proprio
  patrimonio alloggiativo i fondi già disponibili per
  l'ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture di
  competenza dell'Amministrazione della difesa;
  15. 14.   Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
     Al comma 1, lettera  d),  sopprimere le parole:
  garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere
  titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi.
  15. 9.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  e).
  15. 22.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  f).
  15. 23.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
       Al comma 1 sostituire la lettera  f)  con la
  seguente:
       f)  applicazione delle normative e delle
  procedure, per la realizzazione di alloggi destinati al
  personale militare, di cui all'articolo 17 della legge 15
  maggio 1997, n. 127;
  15. 24.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, sostituire
  le parole:  a titolo gratuito  con le seguenti:  a
  titolo oneroso, sulla base dei valori di mercato;
       Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo,
  sostituire le parole da:  con riferimento ai valori  sino
  alla fine del periodo con le seguenti:  sulla base dei
  valori di mercato localmente rilevati.  Al fine di consentire
  il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione
  degli alloggi si applica alle concessioni edilizie quanto
  previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.
  15. 26.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, dopo le
  parole:  fermi restando  aggiungere le seguenti:  le
  destinazioni di piano regolatore e.
  15. 25.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
 
                               Pag. 9
 
     Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, dopo le
  parole:  vincoli urbanistici previsti in sede locale
  aggiungere le seguenti:  a salvaguardia dell'ambiente e i
  vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del
  demanio storico, archeologico e artistico.
  15. 30.   Governo.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  h).
  15. 7.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  m).
  * 15. 6.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
       Al comma 1, sopprimere la lettera   m).
  * 15. 11.   Romano Carratelli
       Al comma 1, sopprimere la lettera  m).
  * 15. 130.   Governo.
     Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
         n)  esplicita indicazione delle norme legislative
  abrogate;
  15. 100.   La Commissione
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
       3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1
  sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
  parte delle competenti commissioni parlamentari, che si
  pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi
  i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
  del parere.
  15. 101.  La Commissione
       Sopprimere il comma 5.
  15. 5.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Aggiungere dopo il comma 5 il seguente:
     5- bis.  Alla dismissione dei beni immobili
  dell'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3,
  comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano
  le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre
  1998, n. 448.
  15. 3.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
     Al comma 5 sostituire le parole:  non superiore al
  venti  con le seguenti:  non inferiore al cinquanta.
  15. 4.   Turroni, Leccese, Boato, Paissan.
     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
     5- bis.  All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978,
  n. 497, il n. 5) é sostituito dal seguente: "5) alloggi
  collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture
  militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio
  permanente destinati nella sede (ASC).".
     5- quater.  Il primo comma dell'articolo 12 della
  legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente: "1.
  Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio
  permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle
  infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti
  collettivi di servizio.".
  15. 16.    Romano Carratelli, Ascierto.
     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
     5- bis.  Il Governo è delegato ad emanare, entro
  nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, un decreto legislativo recante norme per disciplinare
  la mobilità del personale militare, attenendosi ai seguenti
  principi e criteri direttivi:
 
                              Pag. 10
 
         a)  previsione di adeguate facilitazioni economiche
  e logistiche per la mobilità del personale qualora non sia
  assegnatario di alloggi da parte dell'amministrazione ed
  individuazione, attraverso la procedura negoziale, di altre
  misure idonee a favorire la mobilità di sede.
     5- ter.  Il decreto legislativo di cui al comma 5-bis
  è emanato su proposta del Ministro della difesa, di concerto
  con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e
  della programmazione economica.  Lo schema di decreto
  legislativo è trasmesso per l'espressione del parere da parte
  delle commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta
  giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi
  sono emanati anche in assenza del parere.
  15. 27.   Ascierto.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     5-bis.   Entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore del decreto legislativo, di cui al comma 1,
  il Ministro della difesa emana con proprio decreto il
  regolamento contenente norme per la classificazione e la
  ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e
  volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione
  degli alloggi stessi; il calcolo del canone degli altri oneri;
  i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi
  preesistenti; la formulazione delle graduatorie con
  particolare riferimento al punteggio che é determinato in base
  alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché
  ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo
  in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi
  della rappresentanza militare - di commissioni per
  l'assegnazione degli alloggi stessi.  L'organo nazionale della
  rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad
  esprimere il parere sul regolamento.
  15. 15.   Romano Carratelli, Ascierto.
       Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     5- bis.  Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976,
  n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
  facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
  comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite
  dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  * 15. 1.   Governo.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     5- bis.  Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
  1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
  facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
  comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite
  dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  * 15. 2.   Ascierto.
       Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     5- bis.  Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
  1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne
  facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al
  comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  In tal caso verrà emanato un regolamento recante le modalità
  di cessione, stabilite con decreto del Ministero dei lavori
  pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
  15. 10.   Ascierto, Gasparri, Menia.
     Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente
  articolo:
                       Art. 15- bis.
  (Norme concernenti il trasferimento del personale delle
           Forze Armate e delle forze di Polizia).
     1.  Il coniuge convivente del personale in servizio
  permanente delle Forze Armate,
 
                              Pag. 11
 
  compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
  Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli
  ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma
  dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224
  trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che
  sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo
  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto
  del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio
  nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di
  appartenenza o, per comando o distacco, presso altre
  amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in
  mancanza, nella sede più vicina.
  15. 01.   Ascierto.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
 
DATA=990318 FASCID=ALA13-507 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0507 TOTPAG=0027 TOTDOC=0029 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0013 COMM= TX PAGINIZ=0007 RIGINIZ=063 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=11 SORTRES=9903185 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00507 SORTNAV=59903182 00507 300000 ZZALA507 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0013 NDOC0013



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