| (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo
2000, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il
contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma
della pubblica amministrazione successivamente intervenute,
con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con le
procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge
n. 216 del 1992.
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