| Al comma 1, dopo le parole: 31 marzo 2000
aggiungere le seguenti: un decreto legislativo
recante.
16. 2. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda
l'istituzione di un ruolo direttivo speciale della Polizia di
Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a), c) ed e).
16. 1. Frattini.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 16. 02 del Governo.
Al comma 1, dopo le parole: del personale
aggiungere le seguenti: delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonché le altre.
0. 16. 02. 1. Palma.
Sopprimere il comma 2.
0. 16. 02. 3. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Sopprimere il comma 3.
0. 16. 02. 4. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Pag. 12
Al comma 4, dopo le parole: proporzionati
aggiungere le seguenti: , secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.
0. 16. 02. 2. Palma.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16- bis.
1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle
esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del
personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria
per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali
compatibilità della finanza pubblica e della complessiva
politica per il personale pubblico, sono definiti gli
indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di
cui al comma precedente.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in
attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione
economico finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive integrazioni e modificazioni, indica l'ammontare
delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del
triennio considerato.
3- bis. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite
le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e
delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di
cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai
colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate,
nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di
polizia ad ordinamento militare e civile.
4. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10
della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma
e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle
carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati del trattamento economico del
personale delle predette carriere.
16. 02. Governo (Ulteriore nuova
formulazione).
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