| Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11- bis.
1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le
attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di
reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza
sprovvisti di titolare nonchè incarichi di collaborazione e
supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed
economico del personale di cui sopra può trovare autonoma
disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla
dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici.
Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al
suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei
posti disponibili e nel rispetto delle procedure di
programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni
legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La
qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto
da ciascuna amministrrazione interessata per la valutazione
dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli
aspiranti.
11. 01. Frattini.
| |