Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435338
ALA0507-0022
Allegato A n. 507 del 18 marzo 1999 (ALA13-507)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.14 dello stampato)
(A.C. 5324 e abb. - sezione 7) EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999
ART. 12.
ZZALA ZZRES ZZALA180399 ZZALA990318 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA507 ZZ13 ZZTX
     Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
     1- bis.  Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel
  termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda
  l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della
  Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al
  -ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non
  inferiore al diploma di scuola media di secondo grado.  Ferme
  restando le dotazioni organiche complessive del personale
  dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di
  conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari
  qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e
  nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi
  compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno
  osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
       a)  prevedere requisiti e modalità di accesso al
  ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami
  e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore
  a-nove mesi;
         b)  prevedere la dotazione organica comunque non
  superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le
  relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
  connesse funzioni;
         c)  prevedere modalità di progressione nel ruolo di
  permanenza nelle qualifiche,
 
                              Pag. 15
 
  anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze
  di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli
  dirigenziali.
  12. 10.   Ascierto, Gasparri, Menia.
     Sopprimere il comma 2.
  * 12. 11.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Sopprimere il comma 2.
  * 12. 13.   Fontan.
     Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle
  organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del
  contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del
  Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:
         a)  accesso al ruolo mediante concorso per titoli
  ed esami;
         b)  modalità di progressione nei ruoli;
         c)  norme di carattere economico, previdenziale e
  retributivo.
  12. 12.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le
  parole da:  di titolo di studio  sino alla fine del
  periodo con le seguenti:  dei requisiti stabiliti con
  decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  12. 50.   La Commissione.
       Al comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le
  parole da:  al fine di conseguire omogeneità  fino a:
  compiti istituzionali.
  12. 60.   La Commissione.
     Al comma 2, sopprimere le lettere  a), b)  e
  c).
  12. 14.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 2, sopprimere la lettera  a).
  12. 15.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 2, dopo la lettera  b),  aggiungere la
  seguente:
         b-bis)  Prevedere l'istituzione di un ruolo
  direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale
  appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di
  ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della
  presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando
  nei reparti della Polizia penitenziaria.  La dotazione di tale
  ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni
  organiche del ruolo speciale del Corpo.  Il passaggio avverrà
  mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una
  dotazione organica comunque non superiore alle ducento
  unità.
     Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera
  c)  sopprimere le parole:  sono esclusi l'istituzione
  di ruoli dirigenziali.
  12. 23.   Angeloni, Tassone, Volontè.
            Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
                     12. 04 del Governo.
     Sopprimere il comma 1.
  0. 12. 04. 1.   Boato.
     Al comma 1, dopo le parole:  della presente legge
  aggiungere le seguenti:  previo parere vincolante delle
  commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di
  decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.
  0. 12. 04. 54.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
 
                              Pag. 16
 
     Al comma 1 sopprimere la lettera  a).
  0. 12. 04. 2.   Boato.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire le parole:
  la dotazione organica di trecento unità  con le seguenti:
  la complessiva dotazione organica di duecento unità.
  0. 12. 04. 36.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire le parole:
  di trecento unità  con le seguenti:  individuata
  secondo criteri di oggettività e di necessità.
  0. 12. 04. 55.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  centocinquanta.
  0. 12. 04. 60.   Boato.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecento.
  0. 12. 04. 3.   Boato.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecentotrenta.
     Conseguentemente, alla lettera  b)  sostituire la
  parola:  trecento  con la seguente:  duecentotrenta.
  0. 12. 04. 70.   La Commissione.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecentocinquanta.
  0. 12. 04. 4.   Boato.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecentottanta.
  0. 12. 04. 5.   Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  * 0. 12. 04. 6.   Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  * 0. 12. 04. 37.   Parenti.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  * 0. 12. 04. 50.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, lettera  b),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  centocinquanta.
     Conseguentemente, alla lettera  b)  ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 61.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecento.
       Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 62.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecentocinquanta.
     Conseguentemente, alla lettera  b)  ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 63.   Boato, Parenti.
 
                              Pag. 17
 
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecentoottanta.
     Conseguentemente, alla lettera  b)  ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 64.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera  b),  sopprimere le parole da:
  così ripartite  fino alla fine della lettera.
  0. 12. 04. 69.   La Commissione.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  c).
  * 0. 12. 04. 7.   Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  c).
  * 0. 12. 04. 52.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1, lettera  c),  sopprimere il numero
  1.
  0. 12. 04. 8.   Boato.
       Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sopprimere le
  parole da: ,  con possibilità di prevedere  sino alla fine
  del numero.
  * 0. 12. 04. 9.   Boato.
     Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sopprimere le
  parole da: ,  con possibilità di prevedere  sino alla fine
  del numero.
  * 0. 12. 04. 38.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sostituire la
  parola:  venticinque  con la seguente:  dieci.
  0. 12. 04. 65.   Boato, Parenti.
     Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sostituire la
  parola:  venticinque  con la seguente:  quindici.
  0. 12. 04. 66.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sostituire la
  parola:  venticinque  con la seguente:  venti.
  0. 12. 04. 67.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera  c),  numero 1, sopprimere le
  parole:  o, comunque, di almeno un posto.
  0. 12. 04. 10.   Boato.
       Al comma 1, lettera  c),  sopprimere il numero
  2.
  0. 12. 04. 11.   Boato.
     Al comma 1, lettera  c),  sopprimere il numero
  3.
  0. 12. 04. 12.   Boato.
       Al comma 1, lettera  c),  numero 3, sostituire le
  parole:  tenendo conto  con le seguenti:  secondo i.
  0. 12. 04. 39.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  c),  numero 3, sopprimere le
  parole da:  avuto riguardo  sino alla fine del numero.
  0. 12. 04. 49.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  c),  sopprimere il numero
  4.
  0. 12. 04. 13.   Boato.
       Al comma 1, lettera  c),  sopprimere il numero
  5.
  0. 12. 04. 14.   Boato.
 
                              Pag. 18
 
       Al comma 1, lettera  c),  numero 5, sopprimere le
  parole da:  nonché  sino a:  primo di esso.
  0. 12. 04. 40.   Parenti.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  d).
  0. 12. 04. 15.   Boato.
       Al comma 1, lettera  d),  sostituire le parole da:
  per particolari funzionalità  sino alla fine della
  lettera con le seguenti:  per esigenze che richiedano
  particolari professionalità e specializzazioni, di
  collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto
  a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la
  cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno
  posti fuori ruolo, in aspettativa o comando.
  0. 12. 04. 41.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  d),  sostituire le parole da:
  di pubblici dipendenti  fino alla fine della lettera, con
  le seguenti:  e in casi di assoluta e comprovata necessità,
  di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti
  con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima
  di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono
  posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
  comando;.
  0. 12. 04. 56.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, lettera  d),  sostituire la parola:
  venti  con la seguente:  dieci.
  0. 12. 04. 16.   Boato.
     Al comma 1, lettera  d),  sostituire la parola:
  venti  con la seguente:  quindici.
  0. 12. 04. 17.   Boato.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  e)
       Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il
  seguente:
     1- bis.  In sede di prima applicazione del decreto
  legislativo di cui al comma 1 al personale in servizio al
  Consiglio superiore della magistratura alla data del 31
  dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco,
  è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per
  ciascuna qualifica.  Il personale in servizio di cui al primo
  comma che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di
  cui al comma 1, lettera  c),  è reinserito nei ruoli di
  provenienza.  L'eventuale reinserimento nei ruoli viene
  disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle
  assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
  1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni,
  riducendo corrispondentemente l'entità del contingente di
  personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione
  interessata.
  0. 12. 04. 71.   La Commissione
     Al comma 1, sopprimere la lettera  e).
  0. 12. 04. 18.   Boato.
     Al comma 1, lettera  e),  sostituire le parole da:
  sia inquadrato  sino alla fine del comma con le seguenti:
  sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo
  del personale del consiglio sulla base di un concorso
  riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5
  dell'organico complessivo;
  0. 12. 04. 42.   Parenti.
     Al comma 1, lettera  e),  sopprimere le parole:
  in posizione di fuori ruolo, comando o distacco.
  0. 12. 04. 68.   Boato, Parenti.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  * 0. 12. 04. 19.   Boato.
 
                              Pag. 19
 
       Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  * 0. 12. 04. 43.   Parenti.
     Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  * 0. 12. 04. 57.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  g).
  ** 0. 12. 04. 20.   Boato.
     Al comma 1, sopprimere la lettera  g).
  ** 0. 12. 04. 44.   Parenti
       Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, sostituire
  le parole:  predetto Ministero  con la seguente:
  Ministero di grazia e giustizia.
  0. 12. 04. 21.   Boato.
       Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, sopprimere
  le parole:  in maniera graduale.
  0. 12. 04. 22.   Boato.
       Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, sostituire
  le parole:  all'inquadramento o all'assunzione del personale
  con le seguenti:  e nei limiti dell'assunzione di
  personale.
  0. 12. 04. 80.   La Commissione.
       Al comma 1, lettera  g),  sostituire l'ultimo
  periodo con il seguente:  Con le stesse modalità in
  corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio
  presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà
  alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità
  previsionali di base dello stato di previsione del predetto
  Ministero in funzione delle programmate assunzioni a norma
  dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
  successive modificazioni, ridotte a norma del successivo comma
  2- bis,  con trasferimento delle somme nell'unità
  previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
  della magistratura.
  0. 12. 04. 81.   La Commissione.
       Al comma 1, lettera  g),  sopprimere l'ultimo
  periodo.
  * 0. 12. 04. 23.   Boato.
     Al comma 1, lettera  g),  sopprimere l'ultimo
  periodo.
  * 0. 12. 04. 58.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  h).
  0. 12. 04. 24.   Boato.
     Al comma 1, lettera  h),  sopprimere le parole:
  la normativa di coordinamento con la legislazione vigente
  nelle materie oggetto della presente legge nonché.
  0. 12. 04. 25.   Boato.
     Al comma 1, lettera  h),  sostituire le parole:
  della presente legge  con le seguenti:  del decreto
  legislativo di cui al presente comma.
  0. 12. 04. 26.   Boato.
       Al comma 1, lettera  h),  sostituire le parole:
  della presente legge  con le seguenti:  del presente
  comma.
  0. 12. 04. 27.   Boato.
 
                              Pag. 20
 
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è
  emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e con il Ministro per la funzione
  pubblica.  Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
  l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
  parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni
  dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è
  emanato anche in assenza del parere
  0. 12. 04. 28.   Boato.
       Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                      Art. 12-  bis.
                (Ruolo del Consiglio superiore
                     della magistratura).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile
  organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore
  della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio
  dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
  direttivi:
         a)  procedere all'istituzione del ruolo del
  personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi
  e documentazione del Consiglio superiore della magistratura
  avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la
  spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di
  personale ridotte ai sensi della lettera  b);
         b)  prevedere la riduzione, al momento dell'entrata
  in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo
  del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
  Ministero di grazia e giustizia così ripartite:
         IX qualifica funzionale n. 15 unità;
         VIII qualifica funzionale n. 15 unità;
         VII qualifica funzionale n. 43 unità;
         VI qualifica funzionale n. 17 unità;
         V qualifica funzionale n. 120 unità;
         IV qualifica funzionale n. 55 unità;
         III qualifica funzionale n. 35 unità;
         c)  prevedere che al Consiglio superiore della
  magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con
  proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
  finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
  oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:
          1) la disciplina dei concorsi pubblici per il
  reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una
  riserva di posti, per il personale interno, fino al
  venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque,
  di almeno un posto;
          2) l'articolazione dell'organico in relazione alle
  classificazioni professionali vigenti;
          3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico
  del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di
  contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al
  comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze
  funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della
  magistratura;
          4) il trattamento economico fondamentale del
  personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale
  a quello previsto per il personale dell'amministrazione della
  giustizia di equivalente qualifica;
          5) il servizio ed il trattamento economico accessorio
  del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili
  al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore
  che svolga la propria attività presso di esso, in relazione
  alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
  limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo
  funzionamento;
 
                              Pag. 21
 
         d)  prevedere la possibilità per il Consiglio
  superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei
  fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari
  professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in
  posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite
  massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con
  contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso
  essere trasformato o dar luogo ad assunzione a tempo
  indeterminato, nel limite massimo di otto unità;
         e)  prevedere che, in prima applicazione, il
  personale in servizio, in organico, in posizione di fuori
  ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della
  magistratura alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili
  della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto
  nella lettera  g)  e previa domanda degli interessati, nel
  ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di
  criteri individuali nel regolamento interno;
         f)  prevedere che dopo l'inquadramento del
  personale di cui alla lettera  e),  la copertura dei
  rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito
  della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di
  unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
  Ministero di grazia e giustizia;
         g)  prevedere che la riduzione degli stanziamenti
  iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione
  del predetto Ministero con trasferimento delle somme
  nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio
  superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in
  corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del
  personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla
  data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo
  del Consiglio superiore della magistratura.  L'assunzione di
  personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla
  data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà
  avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della
  cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal
  ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero
  di grazia e giustizia;
         h)  emanare la normativa di coordinamento con la
  legislazione vigente nelle materie oggetto della presente
  legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la
  funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
     2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
  novanta giorni prima della scadenza del termine per
  l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari
  competenti per materia e per le conseguenze di carattere
  finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i
  successivi sessanta giorni.
  12. 04.    (Nuova formulazione)  Governo.
     Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
                       Art. 12- bis.
     1.  Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere
  vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle
  quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla
  scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più
  razionale e stabile organizzazione del personale addetto al
  C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
  direttivi:
         a)  procedere all'istituzione del ruolo del
  personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M.
  avente una dotazione organica individuata secondo criteri di
  oggettività e di necessità;
         b)  gli aspetti economici e previdenziali,
  l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del
  personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti
  e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di
  lavoro relative al comparto "Ministeri";
 
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         c)  prevedere la possibilità per il C.S.M. di
  avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
  finanziamento, per particolari professionalità e
  specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata
  necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità,
  assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata
  massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono
  posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
  comando;
         d)  prevedere che, in prima applicazione, il
  personale di altre amministrazioni in servizio presso il
  C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
  previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti
  delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché
  di tutto quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del
  presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio
  stesso;
         e)  prevedere, nel rispetto di quanto previsto
  dalla lett. d), che la riduzione degli stanziamenti iscritti
  nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei
  Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. d),
  con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica recante i fondi per
  il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
  avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale
  inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in
  servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in
  vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio
  superiore della magistratura;
         f)  emanare la normativa di coordinamento con la
  legislazione vigente nella materia oggetto del decreto
  legislativo.
  12. 05.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
 
DATA=990318 FASCID=ALA13-507 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0507 TOTPAG=0027 TOTDOC=0029 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0013 COMM= FTX PAGINIZ=0014 RIGINIZ=036 PAGFIN=0022 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=22 SORTRES=9903185 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00507 SORTNAV=59903182 00507 300000 ZZALA507 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0013 NDOC0013



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