| Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda
l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della
Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al
-ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme
restando le dotazioni organiche complessive del personale
dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di
conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari
qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e
nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi
compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al
ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami
e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore
a-nove mesi;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le
relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di
permanenza nelle qualifiche,
Pag. 15
anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze
di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli
dirigenziali.
12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.
Sopprimere il comma 2.
* 12. 11. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Sopprimere il comma 2.
* 12. 13. Fontan.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle
organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del
contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:
a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli
ed esami;
b) modalità di progressione nei ruoli;
c) norme di carattere economico, previdenziale e
retributivo.
12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le
parole da: di titolo di studio sino alla fine del
periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.
12. 50. La Commissione.
Al comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le
parole da: al fine di conseguire omogeneità fino a:
compiti istituzionali.
12. 60. La Commissione.
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e
c).
12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo
direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale
appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di
ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando
nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale
ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni
organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà
mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una
dotazione organica comunque non superiore alle ducento
unità.
Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera
c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione
di ruoli dirigenziali.
12. 23. Angeloni, Tassone, Volontè.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
12. 04 del Governo.
Sopprimere il comma 1.
0. 12. 04. 1. Boato.
Al comma 1, dopo le parole: della presente legge
aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle
commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di
decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.
0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Pag. 16
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
0. 12. 04. 2. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
la dotazione organica di trecento unità con le seguenti:
la complessiva dotazione organica di duecento unità.
0. 12. 04. 36. Parenti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
di trecento unità con le seguenti: individuata
secondo criteri di oggettività e di necessità.
0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: centocinquanta.
0. 12. 04. 60. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecento.
0. 12. 04. 3. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecentotrenta.
Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la
parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.
0. 12. 04. 70. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecentocinquanta.
0. 12. 04. 4. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecentottanta.
0. 12. 04. 5. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 0. 12. 04. 6. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 0. 12. 04. 37. Parenti.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 0. 12. 04. 50. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
trecento con la seguente: centocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecento.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 62. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecentocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.
Pag. 17
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecentoottanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:
così ripartite fino alla fine della lettera.
0. 12. 04. 69. La Commissione.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 0. 12. 04. 7. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 0. 12. 04. 52. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero
1.
0. 12. 04. 8. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le
parole da: , con possibilità di prevedere sino alla fine
del numero.
* 0. 12. 04. 9. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le
parole da: , con possibilità di prevedere sino alla fine
del numero.
* 0. 12. 04. 38. Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la
parola: venticinque con la seguente: dieci.
0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la
parola: venticinque con la seguente: quindici.
0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la
parola: venticinque con la seguente: venti.
0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le
parole: o, comunque, di almeno un posto.
0. 12. 04. 10. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero
2.
0. 12. 04. 11. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero
3.
0. 12. 04. 12. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le
parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i.
0. 12. 04. 39. Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le
parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero.
0. 12. 04. 49. Parenti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero
4.
0. 12. 04. 13. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero
5.
0. 12. 04. 14. Boato.
Pag. 18
Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le
parole da: nonché sino a: primo di esso.
0. 12. 04. 40. Parenti.
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
0. 12. 04. 15. Boato.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:
per particolari funzionalità sino alla fine della
lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano
particolari professionalità e specializzazioni, di
collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto
a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la
cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno
posti fuori ruolo, in aspettativa o comando.
0. 12. 04. 41. Parenti.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:
di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con
le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità,
di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti
con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima
di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono
posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
comando;.
0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola:
venti con la seguente: dieci.
0. 12. 04. 16. Boato.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola:
venti con la seguente: quindici.
0. 12. 04. 17. Boato.
Al comma 1, sopprimere la lettera e)
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:
1- bis. In sede di prima applicazione del decreto
legislativo di cui al comma 1 al personale in servizio al
Consiglio superiore della magistratura alla data del 31
dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco,
è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per
ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo
comma che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di
cui al comma 1, lettera c), è reinserito nei ruoli di
provenienza. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene
disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni,
riducendo corrispondentemente l'entità del contingente di
personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione
interessata.
0. 12. 04. 71. La Commissione
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
0. 12. 04. 18. Boato.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:
sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti:
sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo
del personale del consiglio sulla base di un concorso
riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5
dell'organico complessivo;
0. 12. 04. 42. Parenti.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:
in posizione di fuori ruolo, comando o distacco.
0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 12. 04. 19. Boato.
Pag. 19
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 12. 04. 43. Parenti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 12. 04. 57. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1 sopprimere la lettera g).
** 0. 12. 04. 20. Boato.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
** 0. 12. 04. 44. Parenti
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire
le parole: predetto Ministero con la seguente:
Ministero di grazia e giustizia.
0. 12. 04. 21. Boato.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere
le parole: in maniera graduale.
0. 12. 04. 22. Boato.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire
le parole: all'inquadramento o all'assunzione del personale
con le seguenti: e nei limiti dell'assunzione di
personale.
0. 12. 04. 80. La Commissione.
Al comma 1, lettera g), sostituire l'ultimo
periodo con il seguente: Con le stesse modalità in
corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio
presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà
alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero in funzione delle programmate assunzioni a norma
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, ridotte a norma del successivo comma
2- bis, con trasferimento delle somme nell'unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura.
0. 12. 04. 81. La Commissione.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo
periodo.
* 0. 12. 04. 23. Boato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo
periodo.
* 0. 12. 04. 58. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
0. 12. 04. 24. Boato.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:
la normativa di coordinamento con la legislazione vigente
nelle materie oggetto della presente legge nonché.
0. 12. 04. 25. Boato.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:
della presente legge con le seguenti: del decreto
legislativo di cui al presente comma.
0. 12. 04. 26. Boato.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:
della presente legge con le seguenti: del presente
comma.
0. 12. 04. 27. Boato.
Pag. 20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è
emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni
dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è
emanato anche in assenza del parere
0. 12. 04. 28. Boato.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
(Ruolo del Consiglio superiore
della magistratura).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile
organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore
della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio
dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del
personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi
e documentazione del Consiglio superiore della magistratura
avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la
spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di
personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata
in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero di grazia e giustizia così ripartite:
IX qualifica funzionale n. 15 unità;
VIII qualifica funzionale n. 15 unità;
VII qualifica funzionale n. 43 unità;
VI qualifica funzionale n. 17 unità;
V qualifica funzionale n. 120 unità;
IV qualifica funzionale n. 55 unità;
III qualifica funzionale n. 35 unità;
c) prevedere che al Consiglio superiore della
magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con
proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il
reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una
riserva di posti, per il personale interno, fino al
venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque,
di almeno un posto;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle
classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico
del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al
comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della
magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del
personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale
a quello previsto per il personale dell'amministrazione della
giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio
del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili
al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore
che svolga la propria attività presso di esso, in relazione
alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo
funzionamento;
Pag. 21
d) prevedere la possibilità per il Consiglio
superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei
fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari
professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in
posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite
massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso
essere trasformato o dar luogo ad assunzione a tempo
indeterminato, nel limite massimo di otto unità;
e) prevedere che, in prima applicazione, il
personale in servizio, in organico, in posizione di fuori
ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della
magistratura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili
della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto
nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel
ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di
criteri individuali nel regolamento interno;
f) prevedere che dopo l'inquadramento del
personale di cui alla lettera e), la copertura dei
rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito
della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di
unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero di grazia e giustizia;
g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione
del predetto Ministero con trasferimento delle somme
nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in
corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del
personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo
del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di
personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà
avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della
cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal
ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero
di grazia e giustizia;
h) emanare la normativa di coordinamento con la
legislazione vigente nelle materie oggetto della presente
legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la
funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
novanta giorni prima della scadenza del termine per
l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i
successivi sessanta giorni.
12. 04. (Nuova formulazione) Governo.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere
vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle
quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla
scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più
razionale e stabile organizzazione del personale addetto al
C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del
personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M.
avente una dotazione organica individuata secondo criteri di
oggettività e di necessità;
b) gli aspetti economici e previdenziali,
l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del
personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti
e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro relative al comparto "Ministeri";
Pag. 22
c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di
avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
finanziamento, per particolari professionalità e
specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata
necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità,
assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata
massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono
posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
comando;
d) prevedere che, in prima applicazione, il
personale di altre amministrazioni in servizio presso il
C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti
delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché
di tutto quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del
presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio
stesso;
e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto
dalla lett. d), che la riduzione degli stanziamenti iscritti
nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei
Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. d),
con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica recante i fondi per
il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale
inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in
servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio
superiore della magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con la
legislazione vigente nella materia oggetto del decreto
legislativo.
12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
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