| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, le norme
per l'amministrazione dei diritti e dei beni civici, e
perseguono le seguenti finalità:
a) identificare rapidamente i diritti ed i beni
civici e conservarli e tutelarli rigorosamente;
b) garantire la conservazione dei beni civici e la
rinnovazione delle risorse territoriali o, nel caso di risorse
non rinnovabili, la loro graduale sostituzione;
c) stabilire che la destinazione dei diritti e dei
beni civici non può essere altra che quella di tutela e di
valorizzazione del territorio, del paesaggio e, in generale,
dell'ambiente, anche in base a quanto stabilito dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
d) recuperare al godimento della collettività i
diritti ed i beni civici e utilizzarli per promuovere uno
sviluppo alternativo a quello esistente;
e) utilizzare il patrimonio regionale come
strumento per realizzare il progresso economico e sociale
delle popolazioni residenti nelle zone interne dove i beni
civici sono in gran parte localizzati.
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