| 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1^ settembre
1998, n. 333, è aggiunto, in fine il seguente comma:
"2- bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente
precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi
autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto
il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che
non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e
sofferenze".
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