| 1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituita
dalla seguente:
" h) autorità competente: il Ministero della sanità,
il servizio veterinario della regione e della provincia
autonoma, il veterinario ufficiale quale definito
dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti
religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e
di controllo delle disposizioni particolari relative alla
macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni".
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