| 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo
1^ settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma
1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da
uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni
indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni
e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da lire 8 milioni a lire 20 milioni".
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