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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66708
DDL5649-0002
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Esaminare le condizioni che
  resero necessario il varo da parte dello Stato di norme
  finalizzate all'aiuto alle imprese agricole soggette ai danni
  conseguenti ad andamenti climatici avversi, ripercorrendo e
  analizzando la loro evoluzione, sarebbe certamente utile e
  interessante, ma tali e tanti sono stati gli atti legislativi
  emanati che si ritiene più opportuno richiamarli quando
  necessario per un confronto storico indispensabile nell'avvio
  di una fase propositiva di modifica delle leggi in vigore.
     Una breve premessa per descrivere le vicende di questi
  ultimi anni, per inquadrare la situazione e verificare come
  realmente oggi le aziende agricole possono difendersi dalle
  avversità atmosferiche è comunque opportuna.
     Si può configurare l'azione pubblica in materia di eventi
  atmosferici in due forme principali di intervento, che furono
  già delineate con il varo della legge 25 maggio 1970, n. 364,
  istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e che hanno
  rappresentato l'impronta su cui le successive leggi 15 ottobre
  1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, sono state
  definite:
         a)  gli interventi compensativi del danno subìto,
  costituiti da provvidenze in gran parte a carattere
  creditizio;
         b)  gli interventi preventivi rappresentati da
  contributi alle aziende, fra loro consorziate, sulla spesa
 
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  sostenuta per il ricorso alla polizza assicurativa e
  all'installazione di impianti di difesa attiva.
     I due canali di intervento rimasero in sostanza entrambi
  percorribili senza particolari vincoli e a scelta dei
  produttori, fino al varo della legge n. 185 del 1992, che
  indirizzò con decisione l'azione pubblica a vantaggio della
  difesa attiva e del sistema assicurativo, sia prevedendo una
  serie di norme che direttamente privilegiavano questi
  strumenti, sia escludendo le colture, dichiarate con apposito
  decreto ministeriale assicurabili, dalla determinazione dei
  danni subiti dalle aziende per poter accedere agli interventi
  di tipo compensativo.
     Le disposizioni di legge più importanti e significative
  che avrebbero dovuto segnare una svolta a favore della polizza
  possono così riassumersi:
       1) la possibilità che nascessero altri consorzi
  assicurativi oltre a quello unico che in precedenza la legge
  consentiva;
       2) la facoltà per i consorzi di difesa di stipulare
  anche contratti a copertura di più avversità, per più
  colture;
       3) l'introduzione del concetto di danno di qualità,
  fondamentale per il comparto frutticolo;
       4) la costituzione di un Fondo per la gestione del corpo
  peritale amministrato in forma paritetica dall'Associazione
  nazionale dei consorzi di difesa e dai consorzi delle società
  di assicurazione;
       5) una forte incentivazione per il ricorso alla difesa
  attiva.
     Inoltre, dal 1997, cioè da quando il Ministero per le
  politiche agricole non ha più decretato le garanzie oggetto
  dei contratti assicurativi, ma si è limitato a definire le
  colture e gli eventi ammessi all'assicurazione agevolata, si
  sono create le condizioni anche per le strutture cooperative
  di gestire al proprio interno, assieme ai consorzi di difesa,
  forme di copertura delle produzioni dei propri associati a
  carattere mutualistico-assicurativo; non solo, ma questa
  scelta del Ministero ha dato la facoltà ai consorzi di
  trattare nuovi tipi di convenzione per la liquidazione dei
  danni più vicini alle singole realtà provinciali.
     Occorre infine evidenziare due importanti atti legislativi
  e una delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato, esaminati successivamente al varo della legge n. 185
  del 1992, che hanno inciso in maniera determinante
  sull'operatività del Fondo di solidarietà nazionale di cui
  all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364:
       1) il regolamento emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che ha demandato ai
  consorzi di difesa la competenza per le trattative con le
  compagnie di assicurazione per la definizione delle condizioni
  contrattuali; ha modificato, in pratica riducendolo,
  l'intervento pubblico sul costo della polizza, non più
  commisurato alla metà della spesa sostenuta dai consorzi di
  difesa, bensì calcolato sulla base di parametri assicurativi
  determinati dall'allora Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali e calcolati in riferimento alle
  disponibilità di bilancio e ha, di fatto, abrogato l'articolo
  9 della legge n. 185 del 1992, che prevedeva la costituzione
  del Fondo periti;
       2) il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, che ha
  ripristinato i criteri di conteggio dei danni alla produzione
  lorda vendibile causati dalle avversità e calamità
  atmosferiche in atto antecedentemente alla data di entrata in
  vigore della legge n. 185 del 1992, ripristinando quindi
  l'esclusione dal computo delle colture assicurate, e non più
  di quelle assicurabili individuate con decreto
  ministeriale;
       3) il provvedimento definitivo dell'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato, n. 4832 del 27 marzo 1997,
  che ha di fatto posto fine all'attività del Consorzio italiano
  assicuratori grandine (CIAG) e di conseguenza ad una
  situazione per molti aspetti di carattere monopolistico del
 
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  settore, detenendo le compagnie consorziate il 75 per cento
  del mercato.
     L'obiettivo della proposta di legge che presentiamo è
  quello dello spostamento sostanziale dell'intervento pubblico
  verso l'assicurazione, con l'obiettivo di garantire comunque
  un reddito alle imprese agricole.
     Si prevedono pertanto:
         a)  l'attivazione di un sistema che favorisca le
  polizze "multirischio" e quella "globale" riconoscendo a
  queste un particolare incentivo pubblico;
         b)  un sistema di copertura assicurativa che tenga
  conto delle diversità interne all'agricoltura italiana, sia
  per le diverse localizzazioni geografiche, sia per le varie
  forme di organizzazione economica dei produttori;
         c)  un monitoraggio del rapporto sinistri-premi che
  permetta di contenere il premio stesso, limitandone l'onere al
  fine di renderlo compatibile anche con i costi aziendali;
         d)  la valorizzazione delle forme associative dei
  produttori, tramite i consorzi di difesa, nelle associazioni
  dei produttori, nelle cooperative, eccetera, anche per avere
  più potere contrattuale nei confronti delle compagnie al fine
  di contenere i costi aziendali e quindi dell'intervento
  pubblico;
         e)  l'alleggerimento e la qualificazione
  dell'intervento pubblico, assicurando un maggiore
  coordinamento tra i produttori organizzati al fine di dare
  agli stessi una stabilità del reddito aziendale.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge regolamenta
  l'istituzione ed il funzionamento del fondo di rotazione per
  interventi creditizi agevolati, denominato "Fondo di
  solidarietà", comunque alternativo al sistema assicurativo.
  Esso è alimentato sia da risorse pubbliche (Stato, regioni,
  enti locali), sia dal rientro della quota interessi a carico
  dell'utente.  Gli interventi previsti sono relativi al prestito
  di esercizio ed agli eventuali mutui per la ricostruzione
  degli impianti.  Il beneficio sul bilancio pubblico è notevole,
  in quanto non occorreranno più interventi di soccorso  (una
  tantum  a fondo perduto) e prestiti di esercizio (con
  abbuono del 40 per cento), che fino ad oggi erano a carico del
  Fondo di solidarietà nazionale, senza il relativo rientro.
     L'articolo 6 regolamenta l'istituzione di un fondo
  speciale (Assifondo) per gli interventi tramite il sistema
  assicurativo ordinario o tramite forme di mutualità interna
  realizzate dai produttori associati.  Esso viene alimentato dal
  bilancio statale, come attualmente previsto dalle leggi in
  vigore.  La novità è quella che, accanto a questo intervento
  dello Stato, è prevista la possibilità di un sistema
  integrativo a carico delle regioni e delle province autonome,
  oppure a carico degli stessi produttori attraverso fondi di
  mutualità interna, costituiti nelle associazioni dei
  produttori, nei consorzi di difesa, nelle cooperative.
     Si regolamentano, infine, le procedure di intervento e le
  disposizioni finali.  Anche in base alle nuove competenze
  attribuite alle regioni dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, da
  un lato sono semplificate tutte le procedure di intervento,
  dall'altro è data la possibilità alle regioni di interventi
  integrativi, che meglio possono cogliere le esigenze delle
  diverse agricolture regionali.
 
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