| (Fondo di solidarietà).
1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1
della legge 25 maggio 1970, n. 364, già esistente presso il
Ministero per le politiche agricole, è trasformato in fondo di
rotazione ed assume la denominazione di "Fondo di
solidarietà".
2. Il Fondo di solidarietà è destinato al finanziamento
degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 e rientranti
nel programma nazionale di tutela del sistema agricolo e
agro-industriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali
colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei e le
serre. Esso è alimentato:
a) dalla dotazione quantificata annualmente, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362;
b) dal rientro delle quote interessi delle rate
dei prestiti e dei mutui di soccorso stipulati ai sensi degli
articoli 3 e 4;
c) dalle autorizzazioni di spesa previste dalla
legge 25 maggio 1970, n. 364.
3. Il Ministro per le politiche agricole, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) definisce il programma nazionale di tutela del
sistema agricolo ed agro-industriale, sulla base dei programmi
predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 2;
b) stabilisce le modalità di partecipazione delle
regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo di
solidarietà.
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4. Il programma nazionale di cui al comma 3 ha le seguenti
finalità:
a) salvaguardare il reddito delle imprese agricole
e la solidità gestionale degli enti associativi;
b) mantenere il quadro di competitività della
filiera nelle fasi di produzione, di conservazione e di
commercializzazione;
c) difendere le produzioni locali.
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