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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66710
DDL5649-0004
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Ruolo delle regioni e delle province
                          autonome).
     1.  Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le seguenti
  funzioni:
         a)  programmazione degli interventi;
         b)  sperimentazione di nuove forme di difesa;
         c)  supporto ed equilibrio dell'intero sistema
  agricolo e agro-industriale;
         d)  controllo delle procedure e dei
  finanziamenti.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 tramite
  l'adozione di un programma annuale d'intervento predisposto,
  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa
  determinazione delle modalità e dei contenuti dell'intervento
  stesso e degli impegni finanziari integrativi.  I citati
  programmi d'intervento, redatti secondo le procedure della
  concertazione o della programmazione negoziata o che
  contengono azioni mirate alla riduzione dei costi attraverso
  polizze multirischio o globali, sono ammessi alle agevolazioni
  di cui alla presente legge.  Sono altresì ammessi a tali
  agevolazioni i progetti che tendono alla riduzione dei costi
  del sistema distributivo inerenti la polizza assicurativa e
  l'accertamento dei danni.
 
                               Pag. 6
 
     3.  In caso di avversità atmosferiche eccezionali le
  regioni e le province autonome interessate, ai fini
  dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e
  4:
         a)  accertano i danni diretti alla produzione delle
  aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato
  conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione,
  trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
  indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;
         b)  delimitano il territorio colpito e procedono
  alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per
  mancato conferimento agli enti associativi;
         c)  dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso,
  entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione
  dell'evento stesso.  Tale termine è prorogato di trenta giorni
  in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per
  l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta
  regionale.  Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di
  novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti
  produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla
  ripresa vegetativa degli impianti stessi.
 
DATA=990204 FASCID=DDL13-5649 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5649 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=010 PAGFIN=0006 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=564900 00 FASCIDC=13DDL5649 SORTNAV=0564900 000 00000 ZZDDLC5649 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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