| (Ruolo delle regioni e delle province
autonome).
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le seguenti
funzioni:
a) programmazione degli interventi;
b) sperimentazione di nuove forme di difesa;
c) supporto ed equilibrio dell'intero sistema
agricolo e agro-industriale;
d) controllo delle procedure e dei
finanziamenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 tramite
l'adozione di un programma annuale d'intervento predisposto,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa
determinazione delle modalità e dei contenuti dell'intervento
stesso e degli impegni finanziari integrativi. I citati
programmi d'intervento, redatti secondo le procedure della
concertazione o della programmazione negoziata o che
contengono azioni mirate alla riduzione dei costi attraverso
polizze multirischio o globali, sono ammessi alle agevolazioni
di cui alla presente legge. Sono altresì ammessi a tali
agevolazioni i progetti che tendono alla riduzione dei costi
del sistema distributivo inerenti la polizza assicurativa e
l'accertamento dei danni.
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3. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le
regioni e le province autonome interessate, ai fini
dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e
4:
a) accertano i danni diretti alla produzione delle
aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato
conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;
b) delimitano il territorio colpito e procedono
alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per
mancato conferimento agli enti associativi;
c) dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso,
entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione
dell'evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni
in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per
l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta
regionale. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di
novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti
produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla
ripresa vegetativa degli impianti stessi.
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