| (Interventi creditizi di soccorso).
1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente
articolo e all'articolo 4 le aziende agricole singole ed
associate le cui produzioni provengono prevalentemente da
terreni ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo
2, comma 3, lettera b), e che abbiano subìto danni
almeno nelle seguenti entità:
a) per le aziende agricole di produzione, il 30
per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al
20 per cento se ubicate in aree svantaggiate;
b) per le cooperative agricole di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro
consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute,
costituite da produttori agricoli e che non rientrino nelle
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previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8
novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di
soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al
30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei
soci ordinari negli ultimi due anni.
2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla
lettera a) del comma 1 sono comprese le perdite
derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel
corso dell'annata agraria; dal citato calcolo sono escluse le
produzioni zootecniche.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 hanno titolo ai seguenti interventi:
a) prestiti a tasso agevolato, da ammortizzare in
cinque anni, per la ricostituzione dei capitali di conduzione,
compreso il lavoro del coltivatore, non reintegrati per
effetto della perdita del prodotto, e per le spese di
esercizio e di gestione nonché per il consolidamento delle
rate delle passività contratte anteriormente all'evento
stesso, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2
della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato
previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere
a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
b) concessione di mutui decennali a tasso
agevolato con preammortamento triennale a tasso agevolato, per
il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle
strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi
impianti arborei, vivai, serre. I mutui citati sono
considerati operazioni di credito agrario di soccorso.
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