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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66711
DDL5649-0005
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Interventi creditizi di soccorso).
     1.  Hanno titolo agli interventi di cui al presente
  articolo e all'articolo 4 le aziende agricole singole ed
  associate le cui produzioni provengono prevalentemente da
  terreni ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo
  2, comma 3, lettera  b),  e che abbiano subìto danni
  almeno nelle seguenti entità:
         a)  per le aziende agricole di produzione, il 30
  per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al
  20 per cento se ubicate in aree svantaggiate;
         b)  per le cooperative agricole di raccolta,
  lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro
  consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute,
  costituite da produttori agricoli e che non rientrino nelle
 
                               Pag. 7
 
  previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8
  novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di
  soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al
  30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei
  soci ordinari negli ultimi due anni.
     2.  Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla
  lettera  a)  del comma 1 sono comprese le perdite
  derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel
  corso dell'annata agraria; dal citato calcolo sono escluse le
  produzioni zootecniche.
     3.  I soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)  del
  comma 1 hanno titolo ai seguenti interventi:
         a)  prestiti a tasso agevolato, da ammortizzare in
  cinque anni, per la ricostituzione dei capitali di conduzione,
  compreso il lavoro del coltivatore, non reintegrati per
  effetto della perdita del prodotto, e per le spese di
  esercizio e di gestione nonché per il consolidamento delle
  rate delle passività contratte anteriormente all'evento
  stesso, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2
  della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato
  previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere
  a)  e  b),  del decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 284 del 3 dicembre 1985;
         b)  concessione di mutui decennali a tasso
  agevolato con preammortamento triennale a tasso agevolato, per
  il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle
  strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi
  impianti arborei, vivai, serre.  I mutui citati sono
  considerati operazioni di credito agrario di soccorso.
 
DATA=990204 FASCID=DDL13-5649 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5649 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0007 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=564900 00 FASCIDC=13DDL5649 SORTNAV=0564900 000 00000 ZZDDLC5649 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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