| (Operazioni di credito agrario).
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma
3, lettera b) , le scadenze delle rate delle operazioni
di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate
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con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1 sono
prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), per una
sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con le garanzie
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. Le rate prorogate
sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli enti creditizi sono autorizzati ad anticipare,
anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di
cui all'articolo 3 a richiesta degli interessati previa
presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma
della delibera del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento
delle operazioni di credito agrario. Le regioni possono
concedere l'agevolazione del concorso nel pagamento degli
interessi entro il termine di concessione del prestito o
mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del
finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto
concedente in forma attualizzata. In caso di mancato
riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti,
alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di
riferimento delle operazioni di credito agrario.
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