| (Interventi alternativi).
1. Le agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 4
sono tra di loro cumulabili nei limiti indicati dalla
normativa dell'Unione europea in materia; esse non sono
cumulabili, anche in caso di colture parzialmente assicurate,
con gli aiuti in conto capitale concessi ai sensi
dell'articolo 6.
2. I mutui decennali agevolati di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera b), sono cumulabili con le azioni
previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d).
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