| (Assifondo).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un Fondo speciale, denominato
"Assifondo", per gli interventi di copertura assicurativa,
mutualistica, o di solidarietà a salvaguardia dei livelli di
reddito delle aziende agricole e dell'equilibrio
finanziario-gestionale delle strutture associative in caso di
avversità atmosferiche, di fitopatie e di epizoozie.
2. L'Assifondo eroga contributi a fondo perduto,
direttamente o tramite le regioni e le province autonome, ai
consorzi di difesa, alle strutture associative ed alle aziende
che attuano azioni previste dal programma nazionale di tutela
del sistema agricolo ed agro-industriale, basate sul contratto
di assicurazione, sui fondi rischi di mutualità e solidarietà
o su forme miste integrate tra fondi rischi mutualistici,
contratti di assicurazione e di riassicurazione.
3. La dotazione dell'Assifondo è quantificata annualmente
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Parte della dotazione finanziaria dell'Assifondo può
essere trasferita alle regioni e alle province autonome per
l'attuazione delle azioni integrative previste dal programma
annuale di intervento da esse adottato ai sensi dell'articolo
2.
5. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un
Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative
attuate in base alla presente legge, che accerta annualmente
l'andamento analitico e complessivo del rapporto
premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio
e le polizze globali, l'ISVAP determina la soglia di eccesso
di rischio, oltre la quale vengono a mancare le condizioni di
equilibrio complessivo premio-sinistro a causa di eventi
eccezionalmente disastrosi.
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