Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66715
DDL5649-0009
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 10 Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Contratti di assicurazione con il contributo dello
                           Stato).
     1.  I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio
  1970, n. 364, e successive modificazioni, per il
  raggiungimento delle finalità associative, possono stipulare
  contratti direttamente con società di assicurazione
  autorizzate.  Tali contratti possono riguardare:
         a)  il risarcimento dei danni a causa di singole
  avversità atmosferiche;
         b)  il risarcimento dei danni a carico di strutture
  aziendali e di determinate colture a causa di una o più
  avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi
  alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da
  fitopatie;
         c)  il risarcimento dei danni a carico delle
  colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a
  causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;
         d)  il risarcimento delle perdite subite dalle
  cooperative di commercializzazione e trasformazione dei
  prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di
  produttori riconosciute che gestiscono impianti di
  trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di
  avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante
  riduzione dei conferimenti dei soci.
     2.  I contratti sono stipulati con società di
  assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di
  assicurazione o di coriassicurazione, nel rispetto del
  regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21
  dicembre 1992.
     3.  I produttori agricoli soci dei consorzi di difesa che
  provvedono direttamente alla stipula del contratto di
  assicurazione comunicano al consorzio stesso entro il
  trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli
  consortili dell'esercizio di competenza, le condizioni di
  assicurazione ai fini dei successivi adempimenti e sono tenuti
  a versare i contributi, afferenti i servizi di cui
  usufruiscono, stabiliti dall'assemblea sociale.
 
                              Pag. 11
 
     4.  Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di
  cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
  successive modificazioni, è commisurato al 50 per cento della
  spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva
  dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia
  "eccesso di sinistro", sulla base di parametri determinati
  entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.  In
  caso di polizze multirischio, polizze globali e collettive,
  tale contributo può essere elevato fino al 60 per cento.
     5.  I parametri di cui al comma 4 sono stabiliti dal
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
  concerto con il Ministero per le politiche agricole e d'intesa
  con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentito
  l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di
  difesa, per ciascuna garanzia, per prodotto e per territorio
  omogeneo sulla base degli elementi statistici assicurativi,
  rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale,
  istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984,
  n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo
  nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, e delle
  tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono
  riferiti i parametri.  Il contributo dello Stato sui premi
  assicurativi non può eccedere il 50 per cento della spesa
  effettivamente sostenuta entro i limiti dei parametri citati.
  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, sesto e
  settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
     6.  I produttori agricoli che non aderiscono ai contratti
  collettivi di assicurazione possono stipulare polizze
  agevolate direttamente con le imprese di assicurazione,
  presentando domanda di contributo, entro il trentesimo giorno
  precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio
  di competenza, al consorzio di difesa competente per
  territorio che ne attesta la congruità.  I contributi sono
  erogati al netto delle spese sostenute dai consorzi di difesa
  nella misura stabilita con deliberazione della regione o della
  provincia autonoma.  Sono ammessi al contributo statale, nei
 
                              Pag. 12
 
  limiti di cui al comma 4, i contratti aventi i requisiti
  determinati con il contratto collettivo provinciale in sede di
  gara.
 
DATA=990204 FASCID=DDL13-5649 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5649 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=564900 00 FASCIDC=13DDL5649 SORTNAV=0564900 000 00000 ZZDDLC5649 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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