| (Contratti di assicurazione con il contributo dello
Stato).
1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio
1970, n. 364, e successive modificazioni, per il
raggiungimento delle finalità associative, possono stipulare
contratti direttamente con società di assicurazione
autorizzate. Tali contratti possono riguardare:
a) il risarcimento dei danni a causa di singole
avversità atmosferiche;
b) il risarcimento dei danni a carico di strutture
aziendali e di determinate colture a causa di una o più
avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi
alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da
fitopatie;
c) il risarcimento dei danni a carico delle
colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a
causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;
d) il risarcimento delle perdite subite dalle
cooperative di commercializzazione e trasformazione dei
prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di
produttori riconosciute che gestiscono impianti di
trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di
avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante
riduzione dei conferimenti dei soci.
2. I contratti sono stipulati con società di
assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di
assicurazione o di coriassicurazione, nel rispetto del
regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21
dicembre 1992.
3. I produttori agricoli soci dei consorzi di difesa che
provvedono direttamente alla stipula del contratto di
assicurazione comunicano al consorzio stesso entro il
trentesimo giorno precedente la formazione dei ruoli
consortili dell'esercizio di competenza, le condizioni di
assicurazione ai fini dei successivi adempimenti e sono tenuti
a versare i contributi, afferenti i servizi di cui
usufruiscono, stabiliti dall'assemblea sociale.
Pag. 11
4. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di
cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
successive modificazioni, è commisurato al 50 per cento della
spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva
dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia
"eccesso di sinistro", sulla base di parametri determinati
entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo. In
caso di polizze multirischio, polizze globali e collettive,
tale contributo può essere elevato fino al 60 per cento.
5. I parametri di cui al comma 4 sono stabiliti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero per le politiche agricole e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentito
l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di
difesa, per ciascuna garanzia, per prodotto e per territorio
omogeneo sulla base degli elementi statistici assicurativi,
rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale,
istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984,
n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo
nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, e delle
tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono
riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi
assicurativi non può eccedere il 50 per cento della spesa
effettivamente sostenuta entro i limiti dei parametri citati.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, sesto e
settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
6. I produttori agricoli che non aderiscono ai contratti
collettivi di assicurazione possono stipulare polizze
agevolate direttamente con le imprese di assicurazione,
presentando domanda di contributo, entro il trentesimo giorno
precedente la formazione dei ruoli consortili dell'esercizio
di competenza, al consorzio di difesa competente per
territorio che ne attesta la congruità. I contributi sono
erogati al netto delle spese sostenute dai consorzi di difesa
nella misura stabilita con deliberazione della regione o della
provincia autonoma. Sono ammessi al contributo statale, nei
Pag. 12
limiti di cui al comma 4, i contratti aventi i requisiti
determinati con il contratto collettivo provinciale in sede di
gara.
| |