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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66716
DDL5649-0010
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Fondi rischi di mutualità e solidarietà).
     1.  Le cooperative agricole, i loro consorzi, le
  associazioni dei produttori, i consorzi di difesa e altre
  strutture aggregative, qualora previsti dai propri statuti,
  possono istituire fondi rischi di mutualità interna, compresi
  i fondi operativi istituiti ai sensi del regolamento (CE) n.
  2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, per azioni di
  mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità
  atmosferiche.  I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di
  contribuire a:
         a)  garantire il reddito delle imprese alla
  produzione;
         b)  coprire i maggiori oneri di gestione dell'ente
  associativo derivanti dal mancato conferimento;
         c)  favorire il ripristino aziendale delle imprese,
  in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;
         d)  integrare le azioni delle organizzazioni comuni
  di mercato per il rinnovo degli impianti.
     2.  Gli enti associativi che esercitano attività di
  mutualità interna per gli scopi previsti dal presente articolo
  devono dotarsi di un apposito regolamento che preveda una
  contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di
  mutualità.  Il regolamento è approvato dalla regione o dalla
  provincia autonoma.
     3.  I programmi di mutualità degli enti associativi possono
  essere integrati con polizze assicurative, anche globali,
  collettive e multirischio; in tale caso devono essere
  formulate prevalentemente con i seguenti criteri:
         a)  collaborazione con i consorzi di difesa;
 
                              Pag. 13
 
         b)  contribuzione inferiore alle tariffe
  assicurative;
         c)  risarcimento del danno limitato alla
  disponibilità del fondo rischi di mutualità;
         d)  modalità di calcolo dei danni che costituiscono
  integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle
  produzioni conferite o impegnate;
         e)  individuazione dei maggiori oneri derivanti dai
  mancati conferimenti.
     4.  I contratti di assicurazione sono stipulati
  possibilmente con l'assistenza dei consorzi di difesa, in
  regime di libero mercato con le società di assicurazione
  abilitate.
     5.  I programmi di mutualità e di solidarietà possono
  prevedere forme di incentivazione che favoriscano l'opzione a
  favore delle polizze multirischio e polizze collettive, che
  devono essere stipulate a copertura del danno totale o
  parziale della parte eccedente:
         a)  per le aziende agricole, il 20 per cento del
  valore delle produzioni complessivamente assicurate;
         b)  per gli enti associativi, il 20 per cento dei
  mancati conferimenti ordinari.
     6.  Le azioni di cui al comma 1 sono ammesse al contributo
  dello Stato previsto dall'articolo 19 della legge 25 maggio
  1970, n. 364, e successive modificazioni.  Il contributo dello
  Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per le
  azioni mutualistiche, di solidarietà e per il pagamento del
  premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri
  contributivi di competenza.
     7.  Per le polizze multirischio, per le polizze collettive
  e per le polizze globali la percentuale del contributo dello
  Stato è del 60 per cento.
     8.  Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente
  da:
         a)  contributo dei soci secondo i criteri stabiliti
  dal regolamento di cui al comma 2;
 
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         b)  contributo dello Stato;
         c)  contributo della regione, della provincia e dei
  comuni;
         d)  eventuali contributi di altri enti privati e
  pubblici.
 
DATA=990204 FASCID=DDL13-5649 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5649 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=005 PAGFIN=0014 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=564900 00 FASCIDC=13DDL5649 SORTNAV=0564900 000 00000 ZZDDLC5649 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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