| (Fondi rischi di mutualità e solidarietà).
1. Le cooperative agricole, i loro consorzi, le
associazioni dei produttori, i consorzi di difesa e altre
strutture aggregative, qualora previsti dai propri statuti,
possono istituire fondi rischi di mutualità interna, compresi
i fondi operativi istituiti ai sensi del regolamento (CE) n.
2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, per azioni di
mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità
atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di
contribuire a:
a) garantire il reddito delle imprese alla
produzione;
b) coprire i maggiori oneri di gestione dell'ente
associativo derivanti dal mancato conferimento;
c) favorire il ripristino aziendale delle imprese,
in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;
d) integrare le azioni delle organizzazioni comuni
di mercato per il rinnovo degli impianti.
2. Gli enti associativi che esercitano attività di
mutualità interna per gli scopi previsti dal presente articolo
devono dotarsi di un apposito regolamento che preveda una
contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di
mutualità. Il regolamento è approvato dalla regione o dalla
provincia autonoma.
3. I programmi di mutualità degli enti associativi possono
essere integrati con polizze assicurative, anche globali,
collettive e multirischio; in tale caso devono essere
formulate prevalentemente con i seguenti criteri:
a) collaborazione con i consorzi di difesa;
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b) contribuzione inferiore alle tariffe
assicurative;
c) risarcimento del danno limitato alla
disponibilità del fondo rischi di mutualità;
d) modalità di calcolo dei danni che costituiscono
integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle
produzioni conferite o impegnate;
e) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai
mancati conferimenti.
4. I contratti di assicurazione sono stipulati
possibilmente con l'assistenza dei consorzi di difesa, in
regime di libero mercato con le società di assicurazione
abilitate.
5. I programmi di mutualità e di solidarietà possono
prevedere forme di incentivazione che favoriscano l'opzione a
favore delle polizze multirischio e polizze collettive, che
devono essere stipulate a copertura del danno totale o
parziale della parte eccedente:
a) per le aziende agricole, il 20 per cento del
valore delle produzioni complessivamente assicurate;
b) per gli enti associativi, il 20 per cento dei
mancati conferimenti ordinari.
6. Le azioni di cui al comma 1 sono ammesse al contributo
dello Stato previsto dall'articolo 19 della legge 25 maggio
1970, n. 364, e successive modificazioni. Il contributo dello
Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per le
azioni mutualistiche, di solidarietà e per il pagamento del
premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri
contributivi di competenza.
7. Per le polizze multirischio, per le polizze collettive
e per le polizze globali la percentuale del contributo dello
Stato è del 60 per cento.
8. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente
da:
a) contributo dei soci secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al comma 2;
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b) contributo dello Stato;
c) contributo della regione, della provincia e dei
comuni;
d) eventuali contributi di altri enti privati e
pubblici.
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