| (Consorzi di difesa).
1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle
attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle
produzioni agricole, di cui all'articolo 10 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, attribuisce agli stessi personalità
giuridica di diritto privato.
2. I consorzi riconosciuti non hanno il vincolo
dell'operatività nell'ambito della provincia.
3. Le regioni e le province autonome possono revocare il
riconoscimento ai consorzi di difesa e ad altri organismi già
riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo,
abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con
quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui determinati
con propria normativa. In tale caso i soci possono confluire
in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se
esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.
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