| (Costituzione della cassa sociale).
1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla
presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di
cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, devono
costituire una cassa sociale per l'attuazione degli scopi
sociali.
2. La cassa sociale è alimentata annualmente:
a) da contributi dei consorziati nella misura
stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, in
relazione alle tariffe associative stabilite per l'annata,
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distinte per singoli tipi di contratto e di prodotto, e
comuni;
b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà
della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa
sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo
conto consuntivo. Nelle zone ad alto rischio climatico, tale
percentuale può raggiungere il 65 per cento tenuto conto di
eventuali altri contributi di cui alla lettera c);
c) dai contributi concessi dalla regione o dalla
provincia autonoma competente per territorio
d) da eventuali contributi di altri enti pubblici
o privati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e
d), sono computati in riduzione dei contributi gravanti
sui consorziati. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi
sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi
dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella
misura del 90 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione
dei conti consuntivi, in relazione alle richieste documentate
dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.
4. Alla riscossione dei contributi associativi e delle
spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a
carico di loro associati, si provvede applicando le
disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto. La riscossione dei
contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili,
anche unificati, devono essere annualmente sottoposti al visto
di esecutorietà della Ragioneria generale delle entrate
competente per territorio.
5. Nell'esercizio delle attività disciplinate dalla
presente legge i consorzi operano in regime di autonomia
amministrativa, contabile e finanziaria.
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