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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66718
DDL5649-0012
Progetto di legge Camera n. 5649 - testo presentato - (DDL13-5649)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5649. TESTIPDL
...C5649.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5649 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Costituzione della cassa sociale).
     1.  Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla
  presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di
  cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
  all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, devono
  costituire una cassa sociale per l'attuazione degli scopi
  sociali.
     2.  La cassa sociale è alimentata annualmente:
         a)  da contributi dei consorziati nella misura
  stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, in
  relazione alle tariffe associative stabilite per l'annata,
 
                              Pag. 15
 
  distinte per singoli tipi di contratto e di prodotto, e
  comuni;
         b)  dal concorso dello Stato commisurato alla metà
  della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa
  sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo
  conto consuntivo.  Nelle zone ad alto rischio climatico, tale
  percentuale può raggiungere il 65 per cento tenuto conto di
  eventuali altri contributi di cui alla lettera  c);
         c)  dai contributi concessi dalla regione o dalla
  provincia autonoma competente per territorio
         d)  da eventuali contributi di altri enti pubblici
  o privati.
     3.  I contributi di cui al comma 2, lettere  c)  e
  d),  sono computati in riduzione dei contributi gravanti
  sui consorziati.  Il concorso dello Stato è versato ai consorzi
  sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi
  dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella
  misura del 90 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione
  dei conti consuntivi, in relazione alle richieste documentate
  dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.
     4.  Alla riscossione dei contributi associativi e delle
  spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a
  carico di loro associati, si provvede applicando le
  disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette e
  dell'imposta sul valore aggiunto.  La riscossione dei
  contributi gode di privilegio generale.  I ruoli consortili,
  anche unificati, devono essere annualmente sottoposti al visto
  di esecutorietà della Ragioneria generale delle entrate
  competente per territorio.
     5.  Nell'esercizio delle attività disciplinate dalla
  presente legge i consorzi operano in regime di autonomia
  amministrativa, contabile e finanziaria.
 
DATA=990204 FASCID=DDL13-5649 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5649 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=024 PAGFIN=0015 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=564900 00 FASCIDC=13DDL5649 SORTNAV=0564900 000 00000 ZZDDLC5649 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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