| (Epizoozie e fitopatie).
1. Ai produttori danneggiati da epizoozie e fitopatie sono
concessi gli stessi benefìci previsti dalla presente legge nel
caso di avversità atmosferiche.
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2. I consorzi di produttori agricoli possono deliberare di
concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri
associati, colpite da infezioni che comportano l'abbattimento
del bestiame o di impianti arborei. Le stesse provvidenze sono
concesse anche alle aziende colpite dai provvedimenti emanati
dall'autorità sanitaria competente che comportano il divieto
di ogni attività commerciale.
3. Il Ministero per le politiche agricole, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, può determinare
l'elenco delle malattie infettive e diffusive che a seguito di
abbattimento possono beneficiare delle provvidenze di cui al
comma 2.
4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, al 50 per cento delle spese liquidate alle
aziende agricole danneggiate, e dell'eventuale premio di
assicurazione per la garanzia "eccesso di sinistro".
5. Qualora si verifichino, dopo il 20 luglio di ogni anno,
eventi atmosferici avversi tali da incidere negativamente sul
processo di maturazione naturale delle uve, le regioni e le
province autonome interessate autorizzano la deroga
dall'obbligo del livello minimo del parametro zuccherino
previsto dalle norme vigenti. Le modalità e le entità della
deroga sono definite dalle regioni e dalle province autonome
dopo aver informato il Ministero per le politiche agricole
sulla natura, l'entità e le conseguenze dell'evento calamitoso
responsabile e acquisito il parere dell'apposita sezione
dell'ispettorato per la repressione delle frodi.
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