| (Iniziative di difesa attiva contro le avversità
atmosferiche).
1. Può essere riconosciuta a carico dell'Assifondo di cui
all'articolo 6 un'aliquota fino al 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative,
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anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine,
assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui
alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni,
nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse siano
previste dal programma nazionale di cui all'articolo 1 della
presente legge.
2. I consorzi di difesa, anche associati, possono
provvedere alle iniziative di cui al comma 1 anche attraverso
convenzioni con enti, consorzi e società.
3. All'approvazione dei progetti di cui al presente
articolo ed alla concessione dei relativi contributi
provvedono le regioni e le province autonome.
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