| (Disposizioni finali).
1. Ai fini della presente legge le cooperative agricole di
conduzione sono ricomprese fra le aziende agricole; le
associazioni di produttori, le cooperative agricole di
lavorazione e di commercializzazione e le cooperative agricole
di servizi alla produzione costituite da produttori agricoli,
si configurano come aziende agricole associate ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile. Per le cooperative di
servizi, la valutazione del requisito previsto dall'articolo
3, comma 1, è effettuata prendendo come base di riferimento la
riduzione del valore del fatturato da soci.
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