| 1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, le parole: "non sono cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50
per cento fino a concorrenza dei redditi stessi" sono
sostituite dalle seguenti: "non sono cumulabili con redditi da
lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a
concorrenza dei redditi stessi".
2. I commi 4 e 4- bis dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.
3. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, le parole: "non sono cumulabili con
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i
redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al
comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle
seguenti: "non sono cumulabili con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza ed il loro conseguimento è
subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro".
4. Al comma 6- bis dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "non sono
cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del
Pag. 4
50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza
obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali. Le predette pensioni" sono soppresse.
5. Il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, è abrogato.
6. Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.
| |