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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66729
DDL5651-0002
Progetto di legge Camera n. 5651 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5651. TESTIPDL
...C5651.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5651 ZZ13 ZZPD ZZTR
                  (Ambito di applicazione).
     1.  Ai rapporti di collaborazione, di carattere non
  occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti
  senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza
  impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo,
  si applicano le seguenti disposizioni:
         a)  gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20
  maggio 1970, n.300;
 
                               Pag. 2
 
         b)  la legge 9 dicembre 1977, n.903, e la legge 10
  aprile 1991, n.125;
         c)  le disposizioni in materia di sicurezza e
  igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19
  settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonché
  dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991,
  in quanto compatibili con le modalità della prestazione
  lavorativa.
     2.  L'eventuale ulteriore individuazione e definizione
  delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al
  comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi
  nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
  lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
  rappresentative sul piano nazionale.
     3.  Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere
  imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro,
  salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda
  l'indicazione di una determinata fascia oraria.  In caso di
  particolari esigenze del committente può essere concordata la
  fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte
  specifica della prestazione pattuita.
     4.  I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati
  dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
  lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
  nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte,
  delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di
  durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3,
  comma 1, lettera  e),  che non abbiano carattere di mera
  occasionalità.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5651 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5651 TOTPAG=0013 TOTDOC=0018 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=565100 00 FASCIDC=13DDL5651 SORTNAV=0565100 000 00000 ZZDDLC5651 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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