| (Ambito di applicazione).
1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non
occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti
senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza
impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo,
si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20
maggio 1970, n.300;
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b) la legge 9 dicembre 1977, n.903, e la legge 10
aprile 1991, n.125;
c) le disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonché
dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991,
in quanto compatibili con le modalità della prestazione
lavorativa.
2. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione
delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al
comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3. Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere
imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro,
salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda
l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di
particolari esigenze del committente può essere concordata la
fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte
specifica della prestazione pattuita.
4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte,
delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di
durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3,
comma 1, lettera e), che non abbiano carattere di mera
occasionalità.
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