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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66730
DDL5651-0003
Progetto di legge Camera n. 5651 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5651. TESTIPDL
...C5651.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5651 ZZ13 ZZPD ZZTR
           (Diritti di informazione e formazione).
     1.  Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
  ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti
  collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con
  contratto di lavoro subordinato, nonchè le informazioni
  relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
  di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19
 
                               Pag. 3
 
  settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.
     2.  Il committente, imprenditore pubblico o privato, è
  tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo
  da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del
  rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso
  all'informazione attinente all'attività lavorativa.
     3.  Per il finanziamento di iniziative di formazione
  professionale e di informazione in materia di salute e di
  sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi
  nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
  lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
  rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un
  contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso
  corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1.  I contributi
  affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che
  verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del
  complessivo riordino della formazione, dell'aggiornamento e
  della riqualificazione professionale.
     4.  Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
  Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività
  formative svolte dai committenti e documentate.  Agli oneri
  relativi, nel limite massimo di lire 5 miliardi annue e a
  partire dal 1999, si fa fronte con le risorse disponibili del
  Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
  maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
  19 luglio 1993, n.236.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5651 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5651 TOTPAG=0013 TOTDOC=0018 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=031 PAGFIN=0003 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=565100 00 FASCIDC=13DDL5651 SORTNAV=0565100 000 00000 ZZDDLC5651 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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