| (Diritti di informazione e formazione).
1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato, nonchè le informazioni
relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19
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settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.
2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è
tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo
da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del
rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso
all'informazione attinente all'attività lavorativa.
3. Per il finanziamento di iniziative di formazione
professionale e di informazione in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un
contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso
corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi
affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che
verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del
complessivo riordino della formazione, dell'aggiornamento e
della riqualificazione professionale.
4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività
formative svolte dai committenti e documentate. Agli oneri
relativi, nel limite massimo di lire 5 miliardi annue e a
partire dal 1999, si fa fronte con le risorse disponibili del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236.
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