| (Contenuto dei contratti).
1. I contratti di cui all'articolo 1, comma 1, devono
essere stipulati in forma scritta e devono indicare:
a) l'oggetto della prestazione;
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b) l'entità del corrispettivo, che in ogni
caso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del
settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di
lavoro autonomo;
c) i tempi di pagamento del corrispettivo e
la disciplina dei rimborsi spese;
d) l'eventuale facoltà del prestatore di
lavoro, previa accettazione del committente, di farsi
sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente
stesso o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i
casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di
ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o
servizio;
e) la durata del contratto, che in ogni caso
non può essere inferiore a tre mesi, salvo che per i rapporti
destinati per loro particolare natura a concludersi in un
periodo di tempo inferiore;
f) l'indicazione dei motivi che possono
giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non
ancora individuati dalla contrattazione collettiva
nazionale;
g) il rinvio ai contratti o accordi
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale per la definizione di
modalità, forme e termini di legittima sospensione del
rapporto, in caso di malattia o infortunio, nonché l'eventuale
previsione di penalità di natura amministrativa e civile nel
caso di recesso ad opera di una delle parti, senza
giustificate ragioni, prima del termine convenuto o
successivamente prorogato.
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