| (Cessazione del rapporto).
1. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati
dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dalle
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organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere, in
relazione alla cessazione dei rapporti di cui all'articolo
1:
a) il diritto del prestatore di lavoro ad una
indennità di fine rapporto;
b) il diritto di preferenza del prestatore di
lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in cui il
committente intenda procedere alla stipulazione di un
contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione,
qualora lo stesso prestatore di lavoro non abbia subito
fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e non
sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive,
la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata
contrattualmente prevista.
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