| (Previdenza).
1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui
all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla
maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui
all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.426, soltanto
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qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia
superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n.335. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal
precedente periodo, il Ministro delle finanze, con propri
decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, provvede, almeno ogni due
anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui
all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre
1996, n.662.
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