| (Ricongiunzione di periodi contributivi e tutela in caso
di malattia ed infortunio).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, per coloro
che svolgono le prestazioni lavorative di cui all'articolo 1,
la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi e
un'adeguata copertura, nei casi di legittima sospensione del
rapporto, per i trattamenti per malattia ed infortunio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) attuare gradualmente, nell'ambito di un
processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali,
la possibilità di ricongiunzione di posizioni assicurative
frazionate o realizzate con enti differenti secondo le
modalità previste dall'attuale disciplina per i soggetti
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
b) nel disciplinare l'estensione della tutela in
caso di malattia ed infortunio, utilizzare come parametro di
riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro
dipendente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
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si provvede mediante corrispondente adeguamento del contributo
alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dall'articolo 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, determinato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
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