| (Diritti sindacali).
1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo
1:
a) il diritto di organizzarsi in associazioni di
categoria o di settore o di ramo di attività;
b) il diritto di aderire ad organizzazioni
sindacali di settore o di categoria, nonchè ogni altro diritto
sindacale compatibile con la particolare struttura del
rapporto;
c) il diritto di aderire ad organizzazioni o
associazioni anche intercategoriali, conferendo ad esse
specifici poteri di rappresentanza;
d) il diritto di partecipare alle assemblee
indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno
delle unità produttive delle aziende.
2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle
attività sindacali potranno essere individuate in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
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