| (Sanzioni).
1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente
legge compete al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che lo esercita attraverso l'organo competente per
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territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 3 comporta soltanto una sanzione pecuniaria di
importo non inferiore, nel minimo, alla totalità dei compensi
dovuti fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al
doppio di tale importo, fermo comunque restando il limite
massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981,
n.689. L'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione
di cui all'articolo 18 della citata legge n.689 del 1981 è la
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
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