| (Conversione del rapporto).
1. Qualora venga accertato dagli organi competenti con
provvedimento esecutivo che il rapporto costituito ai sensi
dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, esso si
converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato,
con tutti gli effetti conseguenti. Si applica, inoltre, la
sanzione prevista dall'articolo 10.
2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che
abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione dei rapporti di lavoro di
cui al comma 1, sono esonerate dal pagamento dei contributi e
degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati
dall'INPS successivamente a tale trasformazione e conseguenti
al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto,
dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui
alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi
ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale
compensazione delle spese. Alle minori entrate derivanti dal
presente comma, quantificate in lire 35 miliardi per il 1999,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
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parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. E' fatto divieto al committente di trasformare
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di
cui all'articolo 1, qualora non ricorrano documentate esigenze
di ristrutturazione aziendale.
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