| (Certificazione dei rapporti).
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di certificazione volontaria del
relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'organo preposto alla
certificazione nell'organismo bilaterale di settore istituito
dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione
provinciale del lavoro, con previsione della presenza
paritetica delle predette organizzazioni sindacali;
b) definizione delle modalità di
organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della
relativa documentazione;
c) indicazione del contenuto della
certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto
risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle
dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie
contrattuali ed alle modalità di svolgimento della
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prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla
contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;
d) in caso di controversia sulla effettiva
corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle
modalità effettive della prestazione rispetto a quanto
risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione
del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria
competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede
di certificazione;
e) verifica dell'attuazione delle
disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata
in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla
lettera a).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni
parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare,
anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1,
lettera e), eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.
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