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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66745
DDL5651-0018
Progetto di legge Camera n. 5651 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5651. TESTIPDL
...C5651.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5651 ZZ13 ZZPD ZZTR
                (Certificazione dei rapporti).
     1.  Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
  qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1,
  comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  disposizioni in materia di certificazione volontaria del
  relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
         a)  individuazione dell'organo preposto alla
  certificazione nell'organismo bilaterale di settore istituito
  dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione
  provinciale del lavoro, con previsione della presenza
  paritetica delle predette organizzazioni sindacali;
         b)  definizione delle modalità di
  organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della
  relativa documentazione;
         c)  indicazione del contenuto della
  certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto
  risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle
  dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie
  contrattuali ed alle modalità di svolgimento della
 
                              Pag. 13
 
  prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla
  contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;
         d)  in caso di controversia sulla effettiva
  corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle
  modalità effettive della prestazione rispetto a quanto
  risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione
  del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria
  competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede
  di certificazione;
         e)  verifica dell'attuazione delle
  disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata
  in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla
  lettera  a).
     2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
  Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza
  prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni
  parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta
  giorni dalla data di trasmissione.  Qualora il termine previsto
  per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
  precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
  l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
  prorogato di sessanta giorni.
     3.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
  delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare,
  anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1,
  lettera  e),  eventuali disposizioni modificative e
  correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5651 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5651 TOTPAG=0013 TOTDOC=0018 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=012 PAGFIN=0013 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=565100 00 FASCIDC=13DDL5651 SORTNAV=0565100 000 00000 ZZDDLC5651 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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