| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 5651,
rilevato che all'articolo 47 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato da
ultimo dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 contiene una
definizione valida ai fini fiscali della collaborazione
coordinata e continuativa non perfettamente coincidente con
quella contenuta nel provvedimento in esame;
alla luce dei parametri stabiliti dall' articolo
16- bis del Regolamento, osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 9, comma 2, la disposizione relativa alla
sanatoria previdenziale per le ONLUS che trasformino i
rapporti di collaborazione coordinata la cui natura sia stata
contestata dall'INPS, sembra assumere carattere di intervento
specifico su situazioni particolari;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, si chiarisca il senso della
previsione del diritto del prestatore di lavoro di ricevere
"le informazioni necessarie al perseguimento della propria
prestazione";
all'articolo 2, comma 4, si precisi la natura del
regolamento ivi previsto alla luce dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; al medesimo comma si valuti
l'opportunità di inserire maggiori specificazioni in ordine
alla natura e all'entità delle previste agevolazioni
fiscali;
all'articolo 8, si precisi il rapporto tra la sanzione
ivi prevista e la disciplina civilistica della nullità o
annullabilità degli atti di diritto privato;
all'articolo 12, si specifichino per ciascuna delega
conferita l'oggetto e i principi e i criteri direttivi;
all'articolo 12, comma 3, si segnala l'opportunità di
prevedere che gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi
alle Camere lasciando così alla autonoma determinazione delle
stesse l'individuazione delle modalità di esame;
all'articolo 14, si valuti l'opportunità di prevedere
che il Ministro del Lavoro riferisce sull'attuazione della
legge alle Camere, eliminando pertanto il riferimento alle
Commissioni competenti per materia, al fine di garantire
l'autonomia delle stesse Camere in ordine all'individuazione
delle modalità di esame della relazione.
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