Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66747
DDL5651-0002
Relazione Camera n. 5651-A (DDL13-5651-A)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5651A, C3423A, C3972A, C4865A. TESTIPDL
...C5651A, C3423A, C3972A, C4865A.
Pag. 3 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5651A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        esaminato il progetto di legge n. 5651,
        rilevato che all'articolo 47 del testo unico delle
  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato da
  ultimo dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 contiene una
  definizione valida ai fini fiscali della collaborazione
  coordinata e continuativa non perfettamente coincidente con
  quella contenuta nel provvedimento in esame;
        alla luce dei parametri stabiliti dall' articolo
  16- bis  del Regolamento, osserva quanto segue:
      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
        all'articolo 9, comma 2, la disposizione relativa alla
  sanatoria previdenziale per le ONLUS che trasformino i
  rapporti di collaborazione coordinata la cui natura sia stata
  contestata dall'INPS, sembra assumere carattere di intervento
  specifico su situazioni particolari;
      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
        all'articolo 2, comma 1, si chiarisca il senso della
  previsione del diritto del prestatore di lavoro di ricevere
  "le informazioni necessarie al perseguimento della propria
  prestazione";
        all'articolo 2, comma 4, si precisi la natura del
  regolamento ivi previsto alla luce dell'articolo 17 della
  legge 23 agosto 1988, n. 400; al medesimo comma si valuti
  l'opportunità di inserire maggiori specificazioni in ordine
  alla natura e all'entità delle previste agevolazioni
  fiscali;
        all'articolo 8, si precisi il rapporto tra la sanzione
  ivi prevista e la disciplina civilistica della nullità o
  annullabilità degli atti di diritto privato;
        all'articolo 12, si specifichino per ciascuna delega
  conferita l'oggetto e i principi e i criteri direttivi;
        all'articolo 12, comma 3, si segnala l'opportunità di
  prevedere che gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi
  alle Camere lasciando così alla autonoma determinazione delle
  stesse l'individuazione delle modalità di esame;
        all'articolo 14, si valuti l'opportunità di prevedere
  che il Ministro del Lavoro riferisce sull'attuazione della
  legge alle Camere, eliminando pertanto il riferimento alle
  Commissioni competenti per materia, al fine di garantire
  l'autonomia delle stesse Camere in ordine all'individuazione
  delle modalità di esame della relazione.
 
DATA=001207 FASCID=DDL13-5651-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5651 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=565100A00 FASCIDC=13DDL5651 A SORTNAV=0565100A000 00000 ZZDDLC5651A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati